Rapporti di lavoro

Dal 2016 solo quattro tipologie di interpello tributario

di Matteo Ferraris

Con il decreto legislativo 156/2015 il governo completa un altro pezzo del processo di delega in materia fiscale che il Parlamento aveva concesso con la legge 23/2014. Il decreto si colloca nell'ambito degli articoli 6 e 10 della legge delega, con cui il governo veniva delegato a revisionare la disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.

Il decreto legislativo 156/2015 ridisegna la fisionomia degli interpelli previsti dal legislatore, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le molteplici fattispecie di interpello previste dall'ordinamento tributario siano concentrate in solo 4 tipologie inserite nel corpo dello Statuto del contribuente e regolate da una procedura sancita dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del decreto in commento.

Le fattispecie di interpello sono così riepilogabili:
- interpello ordinario (articolo 11, comma 1, lettera a), L. n. 212/2000),
- interpello probatorio (articolo 11, comma 1, lettera b), L. n. 212/2000),
- interpello anti-abuso (articolo 11, comma 1, lettera c), L. n. 212/2000) e
- interpello disapplicativo (articolo 11, comma 2, lettera a), L. n. 212/2000).

La cornice generale sembra esaustiva e lineare, ma occorre considerare le speciali regolamentazioni previste da particolari disposizioni come il nuovo articolo 31-ter del Dpr 600/1973 in materia di “Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale”, applicabile anche alla recente regolamentazione in tema di patent box ovvero al nuovo articolo 2 del Dlgs 147/2015 in tema di nuovi investimenti di importo ingente.
A tal proposito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) del Dlgs 147/2015, per tali distinte tipologie di interpello si chiarisce che deve essere seguita l'autonoma procedura del ruling internazionale (cfr. articolo 1 del Dlgs 147/2015).

Il presupposto per l'interpello ordinario è legittimo in presenza di condizioni di obiettiva incertezza; esse decadono quando l'Amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente. È per tale ragione che nello stesso articolo 11 della legge 212/2000 viene confermata la facoltà dell'Amministrazione di provvedere alla risposta mediante atti pubblicati (circolari/risoluzioni), fermo il diritto del contribuente di essere informato di tale avvenuta risposta collettiva.


Efficacia dell'interpello
La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
Gli atti, anche a contenuto impositivo e sanzionatorio, difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli.
La presentazione dell'istanza di interpello non sospende le scadenza previste delle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.


Sui termini dell'interpello
Positiva appare la riduzione dei termini di risposta dell'interpello ordinario e la generale applicazione della regola del silenzio assenso, una volta decorso il termine. (V. Tabella)

Ponendo fine al dibattito che ha interessato la dottrina e la giurisprudenza negli ultimi anni, il decreto precisa che le risposte negative alle istanze di interpello non sono impugnabili, con la sola eccezione delle risposte relative all'interpello disapplicativo, avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo (cfr. articolo 6, comma 1).
Si conferma, dunque, l'orientamento secondo cui il parere espresso nelle risposte ad interpello non è altro che espressione dell'attività di natura consultiva demandata all'amministrazione ma non integra l'esercizio dell'attività impositiva e, pertanto, non può essere autonomamente impugnata in sede giurisdizionale.
Al contrario, la fattispecie di interpello disapplicativo è soggetta all'autonoma impugnabilità delle risposte negative in quanto, più che una finalità interpretativa, la risposta assume portata attuativa della norma tributaria: l'agenzia delle Entrate verifica l'applicabilità della norma al caso concreto e personale prospettato dall'istante esercitando un potere non discrezionale e vincolante.
Da ultimo si appunta come nulla sia detto in tema di esigibilità dei termini in caso di consulenza giuridica ai sensi della circolare n. 99/E/2000 promossa da portatori di interessi diffusi.


Revisione della disciplina del contenzioso tributario
Con la stessa norma si opera una revisione del contenzioso tributario con alcune innovazioni da valutare positivamente con estensione degli istituti del reclamo e della mediazione e una revisione delle procedure connesse all'esecuzione di sentenza di condanna in favore del contribuente.

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