Previdenza

Il nuovo iter per chiedere la cassa integrazione straordinaria

di Antonio Carlo Scacco

Si rinnova la procedura amministrativa per la concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale: è uno degli effetti della entrata in vigore, lo scorso 24 settembre, del decreto legislativo 148/2015. Le nuove disposizioni si applicano alle domande presentate da tale ultima data. Il Ministero del Lavoro, con la circolare 24 del 5 ottobre scorso, ha già fornito le prime indicazioni operative.
Il procedimento amministrativo si svolgerà esclusivamente tramite il canale telematico denominato “CIGSonline” (già disponibile da alcuni anni e raggiungibile nell'apposito portale ClickLavoro sul sito web del ministero del Lavoro). La domanda dovrà pertanto essere presentata telematicamente per tutte le modalità di intervento (ormai ridotte a tre: crisi, ristrutturazione aziendale e contratti di solidarietà. Dal 1° gennaio prossimo sono esclusi i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa nonché i casi di ammissione a procedure concorsuali). Precisazione importante riguarda la possibilità di utilizzare, in attesa della predisposizione dei nuovi modelli di domanda e delle relative schede tecniche, i vecchi modelli purché integrati laddove necessario. In particolare si richiede l'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario per tutte le causali, mentre nei casi di crisi e riorganizzazione aziendale si dovrà integrare la domanda con l'indicazione del numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unità produttiva o le unità produttive oggetto dell'intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale. Se si intende presentare la domanda per crisi o ristrutturazione aziendale, l'impresa deve preliminarmente avviare la procedura di consultazione sindacale (articolo 24 del decreto). Le fasi sono le seguenti:
a)l'impresa comunica alle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed alle associazioni degli imprenditori le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, entità e durata prevedibile, nonché il numero dei lavoratori interessati;
b)nei successivi tre giorni l'impresa presenta domanda di esame congiunto al competente ufficio per la convocazione delle parti. L'esame riguarderà il programma che l'impresa intende attuare, le ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzione di orario, eventuali misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, nonché le modalità della rotazione tra lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione. A tale ultimo proposito il rispetto della rotazione sarà oggetto di specifico accertamento ispettivo (un successivo decreto stabilirà l'incremento della contribuzione addizionale applicabile a titolo di sanzione). L'impresa dovrà espressamente dichiarare, in tale fase, la non percorribilità della causale contratti di solidarietà (sono escluse dall'adempimento le imprese edili ed affini);
c)la procedura di consultazione si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello di richiesta dell'esame congiunto (10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti).
La domanda di ammissione al trattamento Cigs si presenta (contestualmente) al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. - Divisione IV - e alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti per territorio, entro 7 giorni dalla data di ultimazione della procedura di consultazione sindacale, ovvero dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale (causale contratto di solidarietà). In caso di presentazione tardiva i lavoratori avranno diritto ad un importo equivalente alla integrazione salariale perduta. La sospensione o riduzione dell'orario decorrerà non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell'istanza (anche nel caso di tardiva presentazione), ma questo nuovo termine si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1° novembre 2015.
Una volta ricevuta la domanda e la documentazione allegata, l'Ufficio competente esamina la sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità e legittimazione. In questa fase può interagire con l'azienda chiedendo ulteriori documenti, chiarimenti, rettifiche ecc., ma anche promuovere accertamenti ispettivi ulteriori. La fase istruttoria dovrebbe concludersi entro 90 giorni successivi alla presentazione della domanda (ma sono possibili sospensioni dovute alla richiesta di chiarimenti/integrazioni). La eventuale concessione del trattamento avviene con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per l'intero periodo richiesto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©