Rapporti di lavoro

Attività ispettiva, le novità del ricorso ex articolo 16 dopo il Jobs Act

di Germano De Sanctis e Andrea Cappelli

L'articolo 16 del Dlgs n. 124/2004 è stato modificato dall'articolo 11, comma 1, lett. d), del Dlgs 14 settembre 2015, n. 149. Il novellato articolo 16, comma 1, del Dlgs n. 124/2004 dispone che, al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13, comma 7, del Dlgs n. 124/2004, è ammesso ricorso davanti al direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro, entro 30 giorni dalla notifica degli stessi.
Il ricorso ex articolo 16 del Dlgs 124/2004 è un rimedio amministrativo ordinario generale a carattere impugnatorio, ovvero un'istanza diretta ad ottenere l'annullamento, la revoca o la riforma di un provvedimento amministrativo ritenuto lesivo. Consiste in un ricorso gerarchico proprio, ovvero nell'impugnativa di un atto amministrativo non definitivo proposta dal soggetto portatore di un interesse a ricorrere valutabile giuridicamente (il destinatario dell'ordinanza- ingiunzione) dinanzi all'Autorità immediatamente superiore per gerarchia (in questo caso, il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro) al funzionario ispettivo.
Oggetto del ricorso ex articolo 16 del Dlgs 124/2004 sono gli atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13, comma 7, del Dlgs n. 124/2004. A tal proposito, si ricorda che l'a norma in esame ha come oggetto il potere di diffida ex articolo 13, comma 2, del Dlgs n. 124/2004 alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili di norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale.
Si tiene a precisare che ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Dlgs n. 124/2004, così come novellato dall'articolo 11, comma 1, lettera c), del Dlgs 14 settembre 2015, n. 149, l'adozione della diffida interrompe i termini per la presentazione del ricorso all'Ispettorato territoriale del lavoro ex articolo 16 del Dlgs n. 124/2004.
L'articolo 16, comma 2, del Dlgs n. 124/2004, così come novellato dall'articolo 11, comma 1, lettera d) del Dlgs 14 settembre 2015, n. 149, prevede, a differenza del testo previgenti, chiare disposizioni procedurali concernenti gli aspetti operativi del ricorso in questione.
Infatti, la norma in questione dispone che il ricorso deve essere inoltrato alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
Il ricorso deve essere deciso nel rispetto del termine di 60 giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamente trasmessa dall'organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso, si intende respinto.
L'entrata in vigore delle novità sopra descritte sarà indicata nei Dpcm attuativi previsti dall'articolo 5, comma 1, del Dlgs 149/2015, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso (4 settembre 2015).

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