L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Responsabilità solidale in caso di affitto di ramo

di Giampiero Falasca

La domanda

Un’azienda A che occupa n. 6 lavoratori, licenzia tutti i lavoratori e affitta un ramo. Dopo aver affittato il ramo d’azienda, l’azienda A (affittante) entra in concordato preventivo. Nel frattempo l’azienda B che aveva affittato il ramo assume n. 4 dei sei lavoratori che erano stati licenziati dall’azienda A e li impiega nel ramo affittato. Allo scadere del contratto di affitto l’azienda B restituisce il ramo. I dipendenti dovrebbero essere considerati nuovamente in capo all’affittante, anche se assunti dopo l'affitto del ramo? L’affittante (azienda A) potrebbe essere considerata responsabile solidarmente per le somme dovute e non corrisposte ai lavoratori assunti dopo l’inizio del contratto di affitto dall’azienda B?

I quesiti postici concernono la disciplina dell'affitto d'azienda con particolare riferimento alla sorte dei rapporti lavorativi in essere prima, durante e dopo l'intervento di tale istituto. L’art. 2558 c.c. sancisce che: "Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell’alienante. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell’usufruttuario e dell’ affittuario per la durata dell’usufrutto e dell’affitto". Pertanto da una prima analisi normativa emerge che: (i) il subentro dei contratti avviene automaticamente se le parti non hanno pattuito diversamente e se i contratti in questione non hanno carattere personale; (ii) il subentro avviene senza bisogno del consenso del terzo contraente (come invece sarebbe imposto dalle regole della cessione dei contratti artt. 1406 e ss c.c.); (iii) il terzo contraente può soltanto opporsi al subentro entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento e solo per giusta causa; (iv) le regole suddette si applicano anche in caso di usufrutto o affitto d'azienda, per il tempo della loro durata. Volendo iniziare dal secondo quesito, che concerne la responsabilità solidale dell'affittante nel caso di somme dovute e non corrisposte ai lavoratori assunti dall'affittuario dopo l’inizio del contratto di affitto, si devono considerare i seguenti aspetti. Innanzitutto i lavoratori in esame sono ex-dipendenti dell'Azienda A licenziati dalla stessa prima dell'affitto del ramo, i quali solo dopo l'intervento dell'affitto del ramo all'azienda B sono stati riassunti da quest'ultima. A questi lavoratori, essendo stati assunti dall'affittuario successivamente al trasferimento, non è applicabile il principio della continuità del rapporto di lavoro così come la responsabilità solidale nei confronti dei crediti da lavoro vantati dal lavoratore. Infatti ciò che rileva ai fini dell'applicazione del mantenimento dei diritti dei lavoratoti e della responsabilità solidale in caso di trasferimento è il momento temporale dell'assunzione: il rapporto di lavoro deve essere già in essere con il cedente in modo da consentirne la continuazione; non deve quindi sorgere in un momento successivo al trasferimento. In questo senso dispone l'art. 2112 cod. civ., ove stabilisce che l'affittuario (cessionario) è obbligato in solido con l’affittante (cedente) per tutti i crediti che il lavoratore dipendente aveva al momento del trasferimento dell’azienda, a condizione però di averne avuto conoscenza all’atto del trasferimento o che i crediti risultino dai libri contabili obbligatori. I diritti che il dipendente vanta nei confronti dell’affittuario sono quindi gli stessi che avrebbe potuto vantare nei confronti del datore di lavoro, in termini di continuità del rapporto, trattamento economico, qualifica, ferie, e così via. È pertanto evidente che il rapporto di lavoro instauratosi successivamente al contratto di affitto non sia coperto da tale tutela. Per un quadro più completo, si evidenzia che, secondo il più consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità solidale sussiste nei confronti dei lavoratori assunti dopo il contratto di affitto in un caso parzialmente diverso: dopo la scadenza del contratto di affitto quando i dipendenti e l'azienda "tornano" in capo all'affittante. Infatti in questa ipotesi, ossia in caso di retrocessione d'azienda, toccherà all'ex-affittante farsi carico dei debiti contratti dall’affittuario verso i lavoratori in vigenza del contratto d’affitto d’azienda. L'istituto della retrocessione d'azienda ci consente di rispondere all'altro quesito che concerne appunto la cessazione del contratto di affitto e la tutela applicabile ai lavoratori assunti dall'azienda B dopo il contratto di affitto. Al momento della cessazione del contratto di affitto di azienda, il diritto di godimento dell'azienda torna all'affittante e si pone dunque il problema di individuare i confini entro i quali opera la retrocessione, verificando se l'art. 2558 cod. civ. valga anche nei confronti dei contratti stipulati dall'affittuario nel corso della sua gestione e quindi se l'affittante subentri in questi ultimi. In assenza di una risposta normativa in merito alla sorte dei contratti pendenti, il prevalente orientamento dottrinale ha ritenuto di estendere anche ad essi la regola della successione ex lege in capo all'affittante, il quale al termine del contratto di affitto, subentra nei rapporti giuridici instaurati nel corso dell'affitto medesimo. Se infatti la ratio dell'art. 2558 è quella di consentire il passaggio sia del complesso aziendale che dei rapporti attinenti alla gestione ed incidenti sull'avviamento dell'azienda, le medesime esigenze si pongono al momento della riconsegna dell'azienda al proprietario. In conclusione si può affermare che l’art. 2112 cod. civ. è applicabile anche quando azienda e dipendenti fanno il percorso inverso, ovverosia vengono restituiti al titolare al termine del contratto d’affitto. Sicché, i nuovi rapporti di lavoro nel frattempo attivati dall'affittuario dovranno essere continuati e, come visto sopra, sussiste di conseguenza anche la responsabilità solidale tra affittante e affittuario (i cui ruoli ritornano ad essere quello di proprietario, il primo, e di terzo, il secondo).

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