Rapporti di lavoro

Cade il limite annuale per incarichi di studio, consulenza e cariche in organi di governo

di Fabrizio Bonalda

L'art. 5, comma 9, del Dl 95/2012, come modificato dall'articolo 6 del Dl n. 90/2014, aveva introdotto il divieto di conferire incarichi ai pensionati che comportino ruoli rilevanti di vertice, di natura dirigenziale e direttiva, di studio e di consulenza, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllate. La circolare della Funzione Pubblica n. 6/2014 aveva poi definito gli ambiti applicativi della nuova disposizione. La norma prevedeva, tra l'altro, che gli incarichi e le collaborazioni a titolo gratuito presso ciascuna amministrazione fossero consentiti per la durata massima di un anno e non fossero né rinnovabili, né prorogabili.
L'articolo 17, comma 3, della Legge 124/2015 ha modificato quest'impostazione confermando tali limiti solo per gli incarichi dirigenziali e direttivi. In sostanza, gli incarichi di studio/consulenza e le cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti da esse controllati, ferma restando la gratuità, potranno essere rinnovati/prorogati e avere una durata anche superiore all'anno.
La vicenda incarichi si “arricchisce”, dunque, di un nuovo capitolo. Infatti, come spesso accade nella Penisola quando nuove norme impongono regole più rigorose, scattano numerose le eccezioni che hanno, talvolta, nome e cognome e che sono spesso in grado di compromettere il risultato finale dell'operazione attraverso un fitto sistema di eccezioni a cui si tenta di dare carattere generale ed astratto.
Con la circolare n. 4 del 10 novembre 2015, la FP definisce le modalità applicative della novella ed integra le disposizioni già fornite con la precedente circolare 6/2014.


Ambito soggettivo
Le modifiche hanno effetto dal 28 agosto 2015 (entrata in vigore della Legge 124/2015) e riguardano i soggetti già definiti dalla circolare n. 6/2014. La FP precisa che, per le nomine in enti e società, il divieto di conferimento di incarichi opera solo quando si è in presenza del controllo da parte della pubblica amministrazione. In mancanza di tale requisito, come nel caso delle organizzazioni/associazioni internazionali o di loro articolazioni nazionali, in ragione delle caratteristiche di autonomia ed indipendenza, l'articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012 non trova applicazione.
Nel conferire eventuali incarichi bisogna poi tenere conto dell'età del soggetto: chi è stato collocato in quiescenza a 65 anni di età, limite ordinamentale previsto per i dipendenti pubblici, non potrà beneficiare di incarichi dirigenziali (articolo 33, comma 3, Dl 223/2006), ma solo di incarichi direttivi (ad es: direttore scientifico).


Eccezioni
La circolare n. 4/2015 integra le ipotesi di incarichi/collaborazioni che non ricadono nei divieti, già illustrate con circolare n. 6/2014. In particolare si precisa che il conferimento prescinde dalla finalità, nel senso che l'incarico può riguardare finalità diverse dall'ipotesi di affiancamento al nuovo titolare. Il divieto, inoltre, non si applica agli incarichi di direttore musicale, direttore del coro e del corpo di ballo, in considerazione della specifica natura delle prestazioni, né alla nomina dei componenti di organi o collegi di garanzia, quali i comitati etici. Sono infine esclusi dal divieto gli incarichi in organi consultivi, quali gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche.

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