Rapporti di lavoro

Cig: quando l’indennità si cumula con una nuova attività

di Josef Tschöll

L'integrazione salariale è incompatibile un nuovo rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in quanto, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 185/1995), in caso di assunzione a tali condizioni il rapporto di lavoro su cui si fonda l'integrazione si deve considerare cessato.
Per quanto stabilito dall'art. 8 del D.Lgs n. 148/2015, in via generale, con riferimento sia a integrazioni salariali ordinarie sia straordinarie, l'integrazione salariale non è cumulabile con redditi da lavoro autonomo o subordinato, infatti è stabilito che il lavoratore in oggetto non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate, nelle quali il trattamento rimane sospeso (circ. Inps n. 130/2010). Esistono tuttavia diverse eccezioni che consentono una cumulabilità totale o parziale.
Un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato può essere compatibile con il contratto di lavoro in essere, su cui si fonda l'integrazione salariale, se c'è compatibilità in termini di orario di lavoro. Questo accade nell'ipotesi in cui i due rapporti di lavoro siano a part time oppure uno a tempo pieno e uno a tempo parziale, purché la somma delle ore di lavoro dei due rapporti rientrino nel limite dell'orario massimo settimanale di lavoro. In questa ipotesi, l'integrazione salariale è pienamente cumulabile con la remunerazione derivante dalla nuova attività lavorativa (Circ. Inps n. 130/2010).
Un nuovo rapporto di lavoro subordinato a termine o un rapporto di lavoro part-time risultano comunque compatibili con il rapporto di lavoro su cui si fonda l'integrazione salariale. Il cumulo del beneficio con il reddito da lavoro è possibile in misura variabile a seconda delle rispettive entità. Il totale, tuttavia, non deve mai superare l'entità del trattamento di integrazione salariale spettante. Per cui se il reddito da lavoro è inferiore all'importo totale della integrazione salariale, al beneficiario è dovuta una quota di integrazione a concorrenza (unitamente al reddito) del totale della stessa.
Con specifico riferimento a redditi derivanti da lavoro autonomo, che è comunque compatibile, non rileva se il lavoro sospeso sia a tempo parziale o tempo pieno, né il tempo dedicato alla prestazione di lavoro autonomo. È tuttavia possibile un cumulo parziale. Se il reddito da lavoro autonomo è inferiore all'importo totale della integrazione, al beneficiario è dovuta una quota di integrazione salariale a concorrenza del totale della stessa. Rientrano in tale ipotesi anche le somme percepite per incarichi pubblici elettivi o in virtù di un rapporto di servizio onorario con la Pubblica Amministrazione (Circ. Inps n. 130/2010).
È, poi, sempre e interamente cumulabile entro l'importo di 3.000 euro per anno civile, il reddito derivante da lavoro accessorio, mentre in caso di superamento dell'importo si applicherà la disciplina generale in materia cumulabilità (Circ. Inps n. 88/2009 e n. 130/2010).

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