Rapporti di lavoro

Naspi anche per i lavoratori rimpatriati

di Luca Vichi

La disciplina dei trattamenti spettanti ai lavoratori disoccupati, segnatamente per quanto concerne quelli che abbiano prestato attività lavorativa anche all'estero, è contenuta sia in norme comunitarie (in particolare i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale: regolamento (CE) 883/2004 e relativo regolamento di applicazione (CE) 987/2009) che in norme nazionali (legge 402/1975, legge 92/2012 e Dlgs 22/2015).
In risposta a numerose richieste di chiarimenti, l'Inps, con la circolare 106/2015, ha precisato che, per quanto riguarda i requisiti per il diritto, la misura e la durata della prestazione prevista dalla legge 402/1975, nulla è innovato, né per effetto dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, né a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 92/2012 (rimangono pertanto valide le seguenti istruzioni già fornite con la circolare numero 449 Prs. n. 1115 G.S./1975).

Campo di applicazione - Cittadini italiani che abbiano lavorato all'estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero (straniero ovvero italiano, operante o residente all'estero), che siano rimpatriati successivamente al 1° novembre 1974.

Requisiti - 1) Essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; 2) avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio. Nel caso di prima domanda di prestazione, la durata del rapporto di lavoro all'estero è ininfluente ai fini del diritto, mentre, per le domande successive alla prima, l'interessato deve avere svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all'estero.

Termini e decorrenza - La domanda non è soggetta a termini di presentazione, né la data di presentazione della stessa ha effetti sulla decorrenza della prestazione medesima.

Decorrenza - La prestazione decorre: 1) dal giorno del rimpatrio, nel caso in cui la persona disoccupata abbia reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro entro i 7 giorni successivi alla data del rimpatrio stesso; 2) dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se la stessa viene resa a decorrere dall'8° ed entro il 30° giorno successivi alla data del rimpatrio.

Importo - L'importo della prestazione è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate per l'anno di riferimento della prestazione da erogare. Le retribuzioni convenzionali sono determinate con decreti ministeriali annuali.

Cittadino italiano, in stato di disoccupazione, che rientra da uno Stato estero non convenzionato - In presenza di tutti i requisiti sopra elencati, ha diritto alla prestazione per la durata massima prevista di 180 giorni. All'atto di presentazione della domanda, deve essere prodotta apposita dichiarazione, attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all'estero ovvero dalla competente autorità consolare italiana.

Cittadino italiano, in stato di disoccupazione, che rientra da uno Stato estero che applica la normativa comunitaria: Paesi dell'Ue, Stati See (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e Svizzera - La persona che beneficia di prestazione di disoccupazione a carico di uno Stato estero che rientra in Italia alla ricerca di un lavoro, può conservare il diritto alla prestazione, di norma, per un massimo di 3 mesi, prorogabili, nel caso di alcuni Stati, fino a un massimo di 6 mesi. Pertanto, prima di determinare il diritto alla prestazione di disoccupazione per rimpatriati, viene accertato che nel Paese di provenienza non sia stato maturato il diritto ad una prestazione di disoccupazione. In tale caso la prestazione rimpatriati deve essere determinata tenendo presente le informazioni fornite dall'Istituzione estera nelle sezioni 5 e 6 del formulario U1 (certificazione dei periodi di assicurazione). Il trattamento di disoccupazione per i rimpatriati può essere erogato solamente dopo avere acquisito le informazioni relative all'eventuale diritto a carico dello Stato estero interessato. Nel caso in cui il richiedente la prestazione non sia in possesso dei documenti portatili U1 e U2, le Sedi Inps dovranno richiedere tempestivamente, direttamente all'istituzione estera, le informazioni necessarie.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©