Rapporti di lavoro

Assoggettamento previdenziale e fiscale della tredicesima mensilità

di Cristian Callegaro

L'importo lordo della tredicesima mensilità costituisce imponibile contributivo e deve essere assoggettato alle normali aliquote in vigore nel mese di erogazione. Parimenti, lo stesso imponibile va assoggettato al calcolo del premio assicurativo Inail.
Sull'importo, al netto delle ritenute previdenziali a carico del dipendente, va applicata anche la normale tassazione ai fini dell'Irpef in base alle aliquote in vigore nel mese di erogazione, utilizzando gli scaglioni mensili senza tuttavia cumulare l'imponibile delle tredicesima con quello della retribuzione del periodo di paga nel corso del quale la gratifica viene erogata. Per tale motivo e per rispettare i termini per l'erogazione (solitamente prima di Natale), è uso comune, ai fini della liquidazione della tredicesima, elaborare un cedolino a parte, prima di elaborare la mensilità di dicembre ma dopo avere elaborato quella di novembre. Altra particolarità è rappresentata dal fatto che all'imposta lorda non si applicano le detrazioni mensili (per lavoro dipendente e per carichi di famiglia); queste vengono riconosciute solo sulla retribuzione corrente erogata mensilmente. Nelle ipotesi in cui la tredicesima venga corrisposta mensilmente (per esempio, nell'ipotesi di lavoro intermittente), la stessa verrà trattata alla stessa stregua della retribuzione corrente.
Occorre ricordare, inoltre, che anche gli assegni per il nucleo familiare non competono per la tredicesima, essendo gli stessi riconosciuti mese per mese sulla base di un importo massimo pari a 26 assegni giornalieri.
L'importo della tredicesima, inoltre, pur venendo corrisposto una sola volta l'anno, non assume il carattere dell'occasionalità e pertanto, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, rientra nella retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©