di Marrucci Mauro

La domanda

La fruizione gratuita di un alloggio, con annesse spese per le utenze, da parte del dipendente nel luogo dove svolge l'attività lavorativa deve essere evidenziato in busta paga? Se si con quale trattamento?

Il libro unico del lavoro (in breve “LUL”) è lo strumento con il quale gli organi di verifica assumono contezza dell’organico dell’azienda, verificando il corretto adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali, fiscali e amministrativi. In particolare, per quanto attiene alle registrazioni, l’art. 39, comma 2, del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, prevede che “nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali”. Risulta così evidente che sul LUL devono essere registrate le somme e i valori retributivi – anche in natura - ad ogni fine corrisposti al dipendente anche a titolo di mero rimborso delle spese. Addirittura, come precisato dal principio interpretativo n. 15/2008 della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, l’obbligo di registrazione si estenderebbe ad ogni tipologia di rimborso spese o fringe benefit indipendentemente dal fatto che essi risultino imponibili sul piano fiscale o contributivo. Ciò premesso occorre osservare che tra le retribuzioni in natura, l’art. 51, comma 4, lett. c) del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) prevede che ai fini fiscali e previdenziali il valore da assumere per determinare la retribuzione imponibile dei fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, è pari alla differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. In particolare, secondo la citata disposizione, se il fabbricato è concesso in connessione all'obbligo di dimorarvi – si pensi agli alloggi per il custode o il guardiano dell’azienda – il valore imponibile è pari al 30 per cento della predetta differenza. Infine, per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato. Sulla base di quanto evidenziato, pertanto, sarà necessario procedere ad esporre sul LUL il valore convenzionale, determinato secondo i principi espressi dal richiamato art. 51 del T.U.I.R. - al ricorrere della condizione di fatto esistente nell’azienda - e procedere al relativo assoggettamento previdenziale e fiscale.

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