di Paolo Rossi

La domanda

Nel caso di numerose giornate (anche consecutive) di assenza registrate nel Libro Unico del Lavoro come “assenza ingiustificata”, senza una formale contestazione (e sanzione disciplinare) al lavoratore dipendente da parte del datore di lavoro, è corretto l’assoggettamento di tali giornate a imponibile contributivo?

Se la prestazione lavorativa viene meno, per un fatto non imputabile al datore di lavoro, viene meno anche l’obbligazione retributiva. Il fatto esposto dal lettore può rientrare in tale principio generale se l’assenza del lavoratore non è giustificata da cause di servizio. Il procedimento disciplinare, a volte, si rende necessario anche per il solo accertamento delle cause che hanno tenuto lontano dal servizio il lavoratore assente, a prescindere dal fatto che si giunga o meno ad una sanzione disciplinare. E’ noto, infatti, che in taluni casi di assenza tutelati della legge o dal contratto, anche in mancanza di una prestazione lavorativa la retribuzione è comunque dovuta, in tutto o in parte (assenze per malattia, congedi di maternità/paternità, ferie, permessi, infortunio, ecc.). L’obbligazione contributiva, scatta solo quando la retribuzione è dovuta (in tutto o in parte) ossia quando il lavoratore “matura” il diritto al pagamento della stessa. Ne deriva che se il lavoratore non matura alcun diritto alla retribuzione, non sussiste nemmeno l’obbligazione contributiva. La norma di riferimento ai fini dell’assoggettamento contributivo è l’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Al primo comma, viene sancito che “Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 49 comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento”. Pertanto, le somme e i valori spettanti al lavoratore, a norma di legge e di contratto, assumono rilevanza, ai fini della determinazione dell'imponibile previdenziale e della quantificazione delle relativa contribuzione, solo nel momento in cui “maturano” (principio c.d. di “competenza”), indipendentemente dall'effettiva percezione degli stessi da parte del contribuente (fatta eccezione per le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione aventi effetto retroattivo e i premi di produzione). Al contrario, ai fini fiscali vale il principio c.d. di “cassa”: l’imposta è dovuta solo nel momento in cui la retribuzione viene effettivamente erogata al dipendente.

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