L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Tassazione dell’indennità sostitutiva del preavviso per il dirigente in Brasile

di Andrea Costa

La domanda

Dirigente con residenza fiscale in Brasile. Dovendo pagare indennità sostitutiva preavviso quale è la tassazione avendo Lui avuto residenza in Italia per due anni poi altri cinque anni in Brasile?

L’individuazione della residenza fiscale al momento della corresponsione delle indennità di fine rapporto e il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa rappresentano elementi fondamentali per determinare il corretto regime fiscale applicabile all’indennità sostitutiva del preavviso. Difatti, la disciplina interna, attualmente in vigore in Italia, prevede che l’indennità di mancato preavviso, il TFR e le indennità equipollenti, comunque denominate, siano assoggettate ad imposizione in Italia, non rilevando la circostanza che la prestazione sia eseguita all’estero o in Italia (artt. 3, 23 T.U.I.R.). Ciò che rileva, infatti, è unicamente la residenza fiscale del soggetto erogante (che, nel caso di specie, si suppone in Italia). Nel caso prospettato occorre però tenere conto anche della normativa di diritto internazionale, trovando applicazione la Convenzione tra l’Italia ed il Brasile. L’assenza in ambito convenzionale di una disposizione specifica per gli emolumenti erogati in un’unica soluzione consente di poter ricondurre tali redditi nell’ambito dell’articolo 15 della Convenzione. I principi evidenziati dalla prassi e dalla giurisprudenza in merito ai criteri di tassazione del TFR maturato in parte in Italia e in parte all’estero (Risoluzione n. 341 del 1° agosto 2008; Risoluzione n. 12/1226 dell’11 luglio 1980; Cass. 14 agosto 2002, n. 12201; Cass., 21 novembre 1998, n. 11780) debbono intendersi “anche per l’indennità (sostitutiva) di preavviso, stante la sua analoga natura retributiva” (Risoluzione n. 61 del 26 settembre 2013). Pertanto, risultando il contribuente residente fiscale in Brasile al momento della corresponsione e avendo egli stesso esercitato la propria attività lavorativa in Brasile negli ultimi 5 anni, in applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 15 della citata Convenzione la somma erogata a titolo di indennità sostitutiva di preavviso deve essere assoggettata a tassazione in Italia unicamente in base alla quota parte di prestazione riferibile all’attività esercitata nel territorio dello Stato (2 anni). Diversamente, le somme erogate a titolo di indennità sostitutiva riconducibili all’attività svolta in Brasile (5 anni) sono imponibili solo in Brasile. Si perviene a diverse conclusioni laddove al momento della corresponsione il contribuente non sia residente fiscale in Brasile, ovvero, seppur residente brasiliano, svolga l’attività lavorativa in Paesi differenti dal Brasile.

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