Rapporti di lavoro

Fondi di solidarietà, la durata dell’assegno ordinario

di Beniamino Gallo

I Fondi di solidarietà nella nuova veste definita dal Dlgs 148/2015 entrano nella fase operativa e l'Inps con la circolare 201 del 16 dicembre spiega come chiedere e per quanto spetta l'assegno ordinario.

I fondi di solidarietà hanno l'obbligo di assicurare, in relazione alle causali previste per la Cig e la Cigs, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale. Le disposizioni si applicano ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, ma gli accordi sindacali potranno derogare prevedendo un limite inferiore o anche nessun limite dimensionale. La prestazione spetta anche ai lavoratori con apprendistato professionalizzante; non spetta ai dirigenti, salvo diversa previsione degli accordi sindacali e dei decreti che li recepiscono.


Durata dell'assegno ordinario
La durata massima dell'assegno ordinario mutua quella già stabilita per le sospensioni per Cig ordinaria e straordinaria. La durata deve essere pertanto non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore alla durata massima prevista per la causale integrata e comunque nel limite di 24 mesi nel quinquennio mobile, elevabili a 36 mesi, a certe condizioni, in caso di utilizzo del Contratto di solidarietà.


C ausale della sospensione o riduzione di orario: Qualsiasi causale (sia riferibile alla Cig che alla Cigs) - Durata massima: Non inferiore a 13 settimane nel biennio mobile


Causale della sospensione o riduzione di orario: Situazione temporanea di mercato (causale tipica della Cig ordinaria) - Durata massima: Massimo 12 mesi nel biennio mobile


Causale della sospensione o riduzione di orario: Riorganizzazione aziendale (causale di Cigs) - Durata massima: Massimo 24 mesi nel quinquennio mobile


Causale della sospensione o riduzione di orario: Crisi aziendale (causale di Cigs) - Durata massima: Massimo 12 mesi nel quinquennio mobile.


Complessivamente, sommando tutti i periodi richiesti per qualsiasi causale, non potranno essere superati i 24 mesi nel quinquennio mobile.
Nell'ambito dei limiti di durata temporale indicati in tabella, c'è un limite alle ore richiedibili per evitare che l'azienda sospenda l'attività per tutto il periodo per il quale richiede l'assegno ordinario.
Entro i limiti temporali previsti, per le causali riconducibili alla Cig ordinaria non possono essere autorizzate più di un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile con riferimento a tutti i lavoratori occupati nell'Unità produttiva nel semestre precedente la richiesta; per le causali riconducibili alla Cigs possono essere autorizzate sospensioni del lavoro nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell'arco di tempo del programma autorizzato per l'Unità produttiva interessata.


Decorrenza dei limiti di durata
Le disposizioni relative ai limiti di durata si applicano a tutte le richieste presentate dal 24 settembre 2015 anche se riferite ad eventi iniziati prima di tale data. Tuttavia, ai fini della durata massima nel quinquennio si prendono in considerazione solo i periodi fruiti dopo il 24 settembre, anche se autorizzati prima di tale data e il tetto orario non si applica alle domande presentate prima del 24.9.2015 anche se riferite a periodi che si collocano parzialmente oltre tale data, mentre per le domande presentate dal 24.9.2015 si contano solo le ore relative ai periodi successivi a tale data.
È utile evidenziare che i limiti di durata stabiliti dal Dlgs 148/2015 rappresentano un tetto minimo e massimo entro i quali gli accordi sindacali (e i decreti che li recepiscono) possono stabilire durate differenti, come è il caso del Fondo Solimare, che prevede la concessione dell'assegno per una durata massima non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili in un biennio mobile e comunque non superiore a 12 mesi.

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