Rapporti di lavoro

Imponibile fiscalmente il rimborso spese del medico per recarsi in ambulatorio

di Massimo Braghin

L'agenzia delle Entrate con la risoluzione 106/E del 21 dicembre 2015 ha affermato che i rimborsi spese di accesso, corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali, per svolgere l'incarico presso ambulatori ubicati in un comune diverso da quello di residenza, non sono assimilabili a quelli erogati dai datori di lavoro ai dipendenti in trasferta.

È la risposta a una istanza presentata da una azienda sanitaria per una richiesta di chiarimenti a seguito dell'ordinanza numero 6793 del 2 aprile 2015 della Corte di cassazione che ha riconosciuto funzione risarcitoria e non retributiva a tale corresponsione e, conseguentemente, la non imponibilità ai fini Irpef delle relative somme contrariamente a quanto disposto dall'articolo 51, comma 5, del Tuir, che ha sempre considerato il rimborso in esame imponibile ai fini Irpef.

Proprio il citato articolo 51, comma 5, del Tuir prevede soglie di non tassabilità per le indennità di trasferta corrisposte al dipendente per svolgere incarichi in un comune diverso da quello della sede di lavoro, non rilevabile da alcun documento nel caso del medico specialista che effettua l'accesso in un comune diverso da quello nel quale è situata la propria sede di lavoro, e assoggettando fiscalmente tali indennità di trasferimento ai sensi del comma 1 dell'articolo 51.

Con riferimento all’ordinanza della Corte di cassazione, in cui invece viene assegnata una natura risarcitoria al rimborso spese, si fa riferimento al caso dei dipendenti del ministero del Lavoro in occasione di ispezioni effettuate presso cooperative e per i quali i giudici di legittimità si sono pronunciati in merito al trattamento fiscale delle somme corrisposte a ristoro delle spese sostenute dal lavoratore per raggiungere, dalla sede di lavoro, il luogo dell'ispezione, che è fattispecie diversa rispetto al cosiddetto “rimborso spese di accesso” corrisposto ai medici specialisti ambulatoriali interni, in ragione dei loro spostamenti al di fuori dal comune di residenza al luogo di lavoro.

L'agenzia delle Entrate pone l'accento sulle particolarità previste proprio dall'articolo 51, comma 5, del Tuir per le trasferte o missioni del lavoratore, specificando che il particolare regime fiscale adottato riguarda lo spostamento del lavoratore dalla propria sede di lavoro al luogo di missione/trasferta, cui è tenuto a recarsi su incarico e per esclusivo interesse del datore di lavoro diversificandolo dallo spostamento casa-lavoro che avviene normalmente al di fuori dell'orario di lavoro che riconosce ai lavoratori dipendenti un'apposita detrazione anche in funzione delle spese di produzione del reddito (articolo 13 del Tuir).

Fuori dall'articolo 51 del Tuir vengono riconosciute non imponibili solamente le spese effettuate dal dipendente in nome e per conto del datore di lavoro, per l'acquisto di materiali utilizzati nell'attività lavorativa e vengono considerate a parte le sole indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni derivanti da invalidità permanente o da morte, costituendo le altre indennità “redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti” previsti dall'articolo 6, comma 2, del Tuir.

Pertanto il parere dell'agenzia delle Entrate, considerando l'ordinanza della Cassazione isolata e pur rimanendo ferma sul regime delle trasferte applicabile nella sola ipotesi in cui il lavoratore sia autorizzato a recarsi al luogo di missione partendo dalla propria residenza, porta a escludere la non imponibilità del rimborso spese di accesso riconosciuto ai medici specialistici ambulatoriali, ponendo il carattere risarcitorio dell'emolumento in contrasto con le vigenti disposizioni del Tuir e confermando l'imponibilità del rimborso previsto dall'articolo 46 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali.

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