L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Auto uso promiscuo e richiesta rimborsi taxi

di Matteo Ferraris

La domanda

Un dirigente con auto in uso promiscuo presenta rimborsi taxi/mezzi pubblici per visite ai clienti nella città sede di lavoro, non in trasferta. L'azienda vorrebbe sostenere che questi rimborsi non possono essere presentati in quanto il dirigente ha già l'auto inuso promiscuo e, in aggiunta, anche quota carburante forfait/mese. E’ possibile?

Il tema proposto dal contribuente deve essere verificato con riferimento alla disciplina contrattuale di settore, benché dubitiamo che sia stato normato un simile dettaglio. In alternativa occorrerà monitorare le regole applicabili in azienda e verificare l'esistenza o meno di un regolamento di utilizzo del veicolo aziendale (cd. policy car). In caso di carenza di indicazioni desumibili da tali elementi, il dubbio del lettore può essere così riformulato: vi sono correlazioni e divieti di cumulabilità tra le indicazioni formulate dall'articolo 51, comma 5, Tuir (trasferte)e l'articolo 51, commi 3 e 4, lettera a), Tuir (valore normale per il fringe benefit auto) o, meglio, l'articolo 51, comma 1, Tuir. La risposta è negativa: la norma fiscale non può disciplinare la regolamentazione di un aspetto organizzativo ma ne può definire gli effetti, fiscali appunto. In tale contesto, l'azienda potrebbe legittimamente domandarsi se in presenza di assegnazione dell'auto aziendale siano o meno da esentare le spese per i trasporti nel Comune della sede di lavoro del contribuente, giusta il fatto che il lavoratore ben potrebbe muoversi con la propria auto. A nostro avviso non può, invece, sostenere che per ragioni fiscali i rimborsi non possano essere presentati, salvo quanto eventualmente disciplinato con policy car o contratto collettivo. Le norme contenute nei commi 1, 3, 4, lettera a) dell'articolo 51, Tuir sono compatibili e cumulabili con la misura regolata dal comma 5 dell'articolo 51, Tuir con riferimento alle spese effettivamente sostenute nel Comune sede di lavoro. Ovviamente sotto il profilo dell'opportunità, la perplessità del contribuente è legittima in quanto una domanda simile a quella sottesa nel quesito potrebbe essere effettuata dai verificatori per valutare l'inerenza del costo ai fini della deduzione dal reddito d'impresa. Ci pare che la risposta sia già presente nel quesito; la spesa, infatti, risulterebbe essere stata sostenuta per visitare clienti e, quindi, è sicuramente inerente. In caso di assegnazione del fringe benefit "auto" occorrerebbe anche motivare la necessità del ricorso a un mezzo pubblico di trasporto in luogo del mezzo proprio al fine di rafforzare le motivazioni da rappresentare in sede di eventuale verifica con contestazione dell'effettività del costo. In tale caso sarebbe opportuno integrare il dettaglio della nota spese con specifiche indicazioni fornite dal lavoratore. Si rammenta che in assenza di una travel policy le somme anticipate dal lavoratore devono essere valutate dal datore di lavoro in occasione dell'eventuale rimborso e possono essere contestate. Ovviamente tale severo atteggiamento è coerente se il lavoratore ha ricevuto istruzioni puntuali che, di norma, si inseriscono in regolamenti aziendali.

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