Rapporti di lavoro

Il fondo d’integrazione salariale è in attesa del regolamento

di Mauro Marrucci

Il Fondo di integrazione salariale (Fis) ha sostituito, dal 1° gennaio 2016, il fondo di solidarietà residuale in base all’articolo 28 del Dlgs 148/2015.

Ne sono assoggettati tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti, se appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di Cigo o di Cigs e che non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali negoziali (articolo 26) o alternativi (articolo 27).

La piena operatività del Fis è tuttavia rimessa all'emanazione del relativo regolamento.
Il fondo garantisce l'assegno di solidarietà e quello ordinario. L'assegno di solidarietà (articolo 31) sostituisce il contratto di solidarietà di tipo “b” e viene erogato in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali volti a stabilire una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. I datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti potranno richiedere l'assegno di solidarietà per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.

Potranno invece usufruire dell'assegno ordinario i datori di lavoro che occupino mediamente più di quindici dipendenti, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie - ad esclusione delle intemperie stagionali - e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

I trattamenti di integrazione salariale erogati dal fondo saranno autorizzati dalla struttura territoriale Inps competente in relazione all'unità produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate l'autorizzazione sarà comunque unica e verrà rilasciata dalla sede Inps in cui si trovi la sede legale del datore di lavoro, o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l'accentramento della posizione contributiva.

Il fondo di integrazione salariale viene finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori ad esso iscritti. L'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,65% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, e allo 0,45% per quelli che ne occupano mediamente sino a 15. E' stata inoltre fissata una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro, connessa all'utilizzo delle prestazioni degli assegni di solidarietà e ordinario, pari al 4% della retribuzione persa.

In ogni caso, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio, le prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale saranno garantite nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo e saranno determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.

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