Rapporti di lavoro

Modello 730, ecco le agevolazioni da cogliere integrando la precompilata

di Matteo Ferraris

Con sei diversi provvedimenti direttoriali lo scorso 15 gennaio sono stati approvati i modelli della Certificazione Unica e di dichiarazione. Tra questi anche il nuovo 730/2016, la dichiarazione precompilata sempre più esauriente ed alimentata da nuove e maggiori informazioni contenute nella Certificazione unica che hanno comportato lo snellimento del 770 semplificato. Il provvedimento direttoriale relativo al 730/2016 contiene, oltre al modello di dichiarazione, i 730-1 e 730-2 per i sostituti d'imposta; il 730-2 per Caf e professionisti abilitati; i 730-3, 730-4 e 730-4 integrativo, con istruzioni e bolla per la consegna del modello 730.

Il modello 2016 presenta numerose novità rispetto a quello dello scorso anno e si caratterizza per due interventi di razionalizzazione e integrazione con le informazioni residenti nell'anagrafe tributaria. Si interviene, infatti, da un lato sui redditi da locazione cercando di creare un collegamento tra i dati relativi alla registrazione del contratto e i dati oggetto di dichiarazione. Dall'altro lato si opera sistematicamente sfrondando le dichiarazioni Unico superflue: è il caso dell'amministratore di condominio detentore dei requisiti per la presentazione del 730 e ”costretto” a presentare Unico solo per la presentazione del quadro AC.
A tali interventi strutturali si aggiungono i recepimenti delle innovazioni legislative in materia di redditi di lavoro dipendente, redditi di terreni e fabbricati, oneri detraibili, deducibili e crediti d'imposta che sintetizziamo di seguito.


Quadro B, redditi dei fabbricati
Nella sezione II del quadro B (redditi dei fabbricati) da quest'anno è possibile indicare, nella colonna 7, il codice identificativo del contratto di locazione in luogo degli estremi di registrazione da compilare in caso di agevolazioni (opzione per la cedolare secca, riduzione del 30% del reddito per i contratti a canone concordato o per quelli situati nella regione Abruzzo e dato in locazione a residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009).
Le nuove regole fanno prevalere il codice identificativo sugli estremi di registrazione. Questi vanno indicati solo se il contratto è stato registrato presso gli uffici e nella copia restituita dall'ufficio non è indicato il codice identificativo.


Quadro C, redditi di lavoro dipendente
Per l'anno 2015 il bonus “80 euro” riservato ai titolari di redditi di lavoro dipendente ed alcune tipologie di redditi assimilati, con reddito complessivo non superiore a 26.000 euro, è assegnato per la prima volta in misura piena: 12 mensilità per un importo massimo pari ad euro 960 come ora indicano le istruzioni alla sezione V, in luogo dell'importo adottato per l'anno di prima introduzione sperimentale della misura, riconosciuta da maggio entro un massimo di 640 euro.
Le istruzioni richiamano le regole per la verifica del limite di reddito che costituisce condizione per l'accesso al bonus. In presenza di quota di redditi esenti (Dl n. 238/2010) per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia dall'estero e del cosiddetto Tfr in busta paga, il limite di reddito (euro 26.000) deve essere verificato aggiungendo al reddito dichiarato i redditi esenti e sottraendo il Tfr eventualmente erogato in busta paga.
Il quadro è stato, poi, modificato per la mancata proroga della tassazione agevolata per le somme percepite dai lavoratori dipendenti del settore privato per incrementi della produttività, mentre sono stati adattati una serie di valori-franchigia: per i frontalieri passa a 7.500 euro il limite oltre il quale il reddito di lavoro dipendente concorre a formare il reddito complessivo; per i residenti di Campione d'Italia viene riconosciuta un'esenzione fino al limite di euro 6.700 per i redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti in euro.


Quadro E, oneri
La parte più consistente delle agevolazioni non comporta un adattamento del modello. Si tratta, infatti, della (consueta) proroga che si ripete da circa 3 anni in relazione al potenziamento delle agevolazioni fiscali (50% per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio; 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione per un ammontare non superiore a 10.000 euro; 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici; 65% per le spese relative agli interventi per l'adozione di misure antisismiche). Un punto di attenzione per l'anno 2015 deve essere riservato alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Aumenta, poi, addirittura fino a 30mila euro l'importo massimo agevolabile delle erogazioni liberali devolute alle Onlus, mentre è plafonato a 400 euro il massimo della detrazione (19%) riconosciuta per le spese relative alla frequenza delle scuole d'infanzia e della scuola di primo e secondo grado (codice 12).
Le istruzioni precisano che l'agevolazione non è cumulabile con lo school bonus (codice 31), ossia il credito d'imposta, pari al 65% della somma versata, previsto per le erogazioni liberali in denaro a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione con lo scopo di promuovere investimenti, realizzare nuove strutture scolastiche, procedere con la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e a sostegno di interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti (articolo 1, comma 145, della legge 107/2015). Si tratta di una nuova opportunità che trova posto nel quadro G del 730. Va, però, precisato che la Legge 208/2015 (Stabilità 2016, art. 1, c. 231) ha differito al 2016 l'entrata in vigore di tale agevolazione. A seguito del differimento dell'entrata in vigore, spetterà un credito d'imposta del 65% per il 2016 e il 2017 e del 50% per il 2018 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti. Per tale ragione, si ritiene che il codice 31 non dovrebbe essere operativo per il periodo d'imposta 2015.


Quadro K, amministratori di condominio
In un nuovo quadro (K) l'amministratore del condominio che può presentare il modello 730 non deve più presentare il quadro AC del modello Unico PF solo per comunicare l'elenco dei fornitori del condominio e dei dati catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni condominiali. Tale funzione, ora, è assolta dal nuovo quadro: nel frontespizio del modello 730 va evidenziata l'avvenuta compilazione di tale quadro.

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