Rapporti di lavoro

Confindustria e sindacati sottoscrivono l’intesa su molestie e violenze nei luoghi di lavoro

di Rossella Quintavalle

Con l'intesa sottoscritta il 25 gennaio da Confindustria con Cgil, Cisl e Uil si è voluto recepire l'accordo quadro delle parti sociali europee raggiunto dalle rappresentanze Businesseurope, Ueapme, Ceep, ed Etuc il 26 aprile del 2007, e riguardante il fenomeno delle molestie e violenze subite all'interno dei luoghi di lavoro.

Risulta infatti di fondamentale importanza mettere nero su bianco affinchè si diffonda, nei luoghi di lavoro, il concetto di rispetto della persona sotto qualsiasi punto di vista attraverso l'assenza di violenza sia essa di natura fisica, psicologica e/o sessuale, sia sporadica che perpetrata con comportamenti sistematici tra colleghi, superiori e subordinati o da parte di terzi quali, per esempio, clienti, pazienti, studenti.

«Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all'interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo». Con questa frase di apertura l'accordo quadro delle parti sociali europee del 2007 ha voluto definire le linee guida al fine di aumentare la consapevolezza dei datori di lavoro, lavoratori e lavoratrici sulla gravità di tali comportamenti da considerarsi del tutto inaccettabili, fornendo un codice di comportamento per individuare, prevenire e gestire problematiche derivanti da molestie e violenze nel luogo di lavoro.

A seguito di quanto sottoscritto a livello europeo, sindacati e Confindustria ribadiscono i punti fondamentali riproponendo cosa si intenda per molestia o violenza:

- le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro;
- la violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro;
- le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona , di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile.

Le parti concordano per l'ampia diffusione dell'accordo attraverso l'adozione di una dichiarazione da produrre all'interno di tutte le unità produttive, come da fac-simile riportato nell'allegato B all'intesa sottoscritta il 25 gennaio, ferma restando la facoltà delle singole imprese di adottare ulteriori specifiche soluzioni. In tale nota informativa il datore di lavoro dichiara l'intollerabilità di ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro attraverso l'applicazione di misure adeguate nei confronti di chi le pone in essere, anche attraverso azioni disciplinari che possono comportare il licenziamento, come indicato nell'accordo del 2007. Sui luoghi di lavoro devono essere favorite le relazioni interpersonali e di conseguenza ogni atto che violi la dignità della persona deve essere denunciato. Tutti devono collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro sereno in cui regni il rispetto della persona basato su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.

Le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali, entro tre mesi dalla sottoscrizione dell'intesa, si incontreranno per individuare strutture adeguate che assicurino assistenza psicologica e legale alle vittime di violenza nei luoghi di lavoro, nel rispetto della riservatezza dei soggetti coinvolti.

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