L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Collocamento obbligatorio disabili

di Paola Sanna

La domanda

Buongiorno, la nostra azienda (SRL) opera nel settore della logistica integrata conto terzi ed ha alle proprie dipendenze 394 lavoratori, la maggior parte dei quali a tempo indeterminato. Di questi, 7 sono impiegati, il resto operai addetti alla movimentazione merci nei magazzini. Si chiede se l'azienda è obbligata all'assunzione dei disabili secondo la quota di riserva (7% dell'organico), ovvero se è soggetta all'esonero parziale o totale.

La disciplina delle esclusioni e degli esoneri è contenuta nell'articolo 5 della legge 68/1999, peraltro recentemente modificata ad opera del D.lgs. 151/2015. In particolare il comma 3 e 3 bis dell'articolo citato prevedono che i datori di lavoro che, per le speciali condizioni della loro attività, non possano occupare l'intera percentuale dei disabili, possano, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione versando un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di euro 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato. Ed ancora, le aziende che occupano lavoratori addetti ad attività assicurata ai fini INAIL ad un tasso di premio pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero e provvedere al versamento di un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. L'attività descritta nel quesito formulato non è tra quelle escluse dal legislatore ai fini dell'applicazione della disciplina in argomento e trattandosi di attività soggetta ad un tasso di tariffa del 35 per mille, la richiesta di eventuale esonero non può essere autocertificata, ma deve essere richiesta con le consuete modalità; sarà poi successivamente valutata ed autorizzata dall'organo competente a livello territoriale.

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