L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Compensazione per eccedenze dei versamenti di ritenute da lavoro dipendente

di Andrea Costa

La domanda

Buongiorno, per una SRL in sede di conguaglio fiscale è scaturito un credito (COD. 1627). L'azienda non avendo Irpef a debito da compensare può procedere con la compensazione di altre sezioni a debito nell'F24(quali Inps, Inail, ecc)?

Il codice tributo 1627, denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati – art. 15, c.1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014”, è stato istituito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015. Il provvedimento rientrava nell’ambito delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, volte ad introdurre semplificazioni fiscali mediante la revisione degli adempimenti superflui, ovvero di quelli che dessero luogo a duplicazioni. In particolare, con l’articolo 15 del citato Decreto è stato introdotto, a partire dal 1° gennaio 2015, l’obbligo di compensazione orizzontale delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle imposte sostitutive mediante il Modello F24, che, come noto, venivano in precedenza recuperate dal sostituto d’imposta mediante la compensazione verticale e l’indicazione degli elementi di quadratura in sede di 770. In altre parole, la disposizione si è resa necessaria al fine di introdurre maggiori elementi di trasparenza nella modalità di compensazione dei debiti e dei crediti per ritenute, abolendo la compensazione interna e facendo transitare le relative informazioni per il tramite del Modello F24. Trattasi, dunque, di un intervento che incide sulla forma piuttosto che sulla sostanza della compensazione, che resta tra debiti e crediti della medesima natura. Alla luce di quanto esposto, si può concludere che le eccedenze dei versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati (cod. 1627) non possano essere utilizzate per compensare nel Modello F24 gli altri debiti della SRL (INPS, INAIL,ecc.).

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