Rapporti di lavoro

Fondo di integrazione salariale: da gennaio anche gli apprendisti nella soglia dimensionale

di Antonio Carlo Scacco

I soggetti già iscritti nel Fondo di solidarietà residuale, e che dall’inizio dell’anno sono passati nel Fondi di integrazione salariale, computano gli apprendisti in forza ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale dal 1° gennaio del 2016: lo ricorda l'Inps nel messaggio 548/2016, conformemente alle indicazioni espresse dall'ufficio legislativo del ministero del Lavoro con nota prot. 457 del 26 gennaio.

Il decreto legislativo 148/2015, che ha riformato il sistema degli ammortizzatori sociali, ha previsto il cambio della denominazione del Fondo di solidarietà residuale in Fondo di integrazione salariale a partire dal 1° gennaio 2016. Una espressa previsione normativa demandava a un decreto interministeriale del Lavoro e dell’Economia (al momento non ancora adottato) l'adeguamento della vecchia disciplina del Fondo residuale alle nuove regole.

Nelle more dell'adozione, il ministero del Lavoro si è espresso per la immediata applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo 148/2015 ai soggetti che risultavano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale, ivi compresa la disciplina che prevede l'inclusione degli apprendisti nel computo della media occupazionale (articolo 29 comma 2). Con messaggio 306/2016, l'Inps ha precisato l'importo dei contributi dovuti dal 1° gennaio per il finanziamento del Fondo di integrazione salariale: 0,65% della retribuzione imponibile per i datori che occupano mediamente più di quindici lavoratori e 0,45% per quelli che ne occupano da sei a quindici. Il contributo incide per due terzi sul datore e per un terzo sul lavoratore. In entrambi i casi si escludono i dirigenti.

A seguito della applicabilità delle nuove regole circa la computabilità degli apprendisti nella soglia dimensionale, già dalla mensilità febbraio 2016 la procedura uniemens terrà conto di tali lavoratori nel calcolo della media occupazionale dei datori con più di quindici dipendenti (ossia la soglia prevista per il vecchio fondo residuale) nel semestre precedente. Per i datori di lavoro appartenenti ai settori non soggetti a Cig e Cigs, ovvero che non abbiano istituito fondi di solidarietà bilaterali, anche alternativi, che occupino mediamente più di cinque e fino a quindici dipendenti, si fa invece riserva di successive istruzioni, in attesa della emanazione del citato decreto interministeriale.

Sotto il profilo operativo i datori che risultano essere destinatari fin dal mese di gennaio 2016 dell'obbligo di contribuzione al Fondo di integrazione salariale, avendo superato il limite medio dei quindici dipendenti grazie all'apporto degli apprendisti, potranno regolarizzare il versamento, entro il mese di maggio, valorizzando l'elemento <AltreADebito> in <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito>, indicando:
-in <CausaleADebito> il codice “M131”;
-in <Retribuzione> l'importo dell'imponibile (comprensivo di tutte le retribuzioni dei lavoratori dipendenti eccetto i dirigenti)
-in <SommaADebito> l'importo del contributo, che è pari, come si è detto, allo 0,65% dell'imponibile.

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