L'esperto rispondeRapporti di lavoro

I segni di riconoscimento della stabile organizzazione

di Andrea Costa

La domanda

Un’impresa straniera vuole operare in Italia senza l’instaurazione di una stabile organizzazione. Con riguardo ai segni di riconoscimento che possono rivelare l’esistenza di una stabile organizzazione, si chiede di sapere se in questo novero rientri anche la classificazione del personale operante in Italia come quadro o dirigente.

Il nostro ordinamento consente alle imprese straniere di operare in Italia senza necessariamente dover instaurare una stabile organizzazione, fermo restando che le attività che possono essere così svolte sono esigue. La normativa domestica di riferimento della stabile organizzazione è costituita dall’articolo 162 del T.U.I.R., che, coerentemente con i criteri che regolano gli accordi internazionali contro le doppie imposizioni stipulati dall’Italia (art. 5 del Modello di Convenzione OCSE), ne individua i requisiti. Concentrando l’attenzione sul quesito posto, la risposta è desumibile dal comma 6 dell’articolo 162 del T.U.I.R., che, nel regolare la stabile organizzazione c.d. personale - argomento distinto dalla stabile organizzazione c.d. materiale e sul quale non ci si sofferma dando per assodato la sua non configurabilità – stabilisce che “Nonostante le disposizioni dei commi precedenti e salvo quanto previsto dal comma 7, costituisce una stabile organizzazione dell’impresa di cui al comma 1 il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell’impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni”. Come è facile rilevare dal dettato normativo, la semplice presenza di uno o più lavoratori dipendenti non comporta, di per sé, una stabile organizzazione, dovendosi viceversa porre attenzione sull’attività concretamente svolta e sui poteri di rappresentanza loro conferiti. In altre parole, non è tanto l’inquadramento del lavoratore ai fini giuslavoristici – impiegato, operaio, quadro o dirigente – a costituire un indizio di una stabile organizzazione personale, quanto piuttosto il riscontro della conclusione abituale (e non isolata) dei contratti, comunque diversi da quelli volti all’acquisto dei beni, per conto della società non residente e la verifica del potere di vincolare il proprio datore di lavoro. Ciò che rileva ai fini fiscali è, infatti, la presenza attiva nel nostro territorio della società non residente, potendosi altresì configurare una stabile organizzazione in presenza di un semplice impiegato che eserciti un potere di rappresentanza e concluda abitualmente contratti per conto dell’impresa non residente.

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