Rapporti di lavoro

Rinviato al 15 maggio il prospetto disabili

di Luca De Compadri

Il Decreto Semplificazioni n. 151 del 14 settembre 2015 , in vigore dal 24 settembre 2015, recependo quanto previsto dalla Legge n.183/2014 , ha completamente modificato le regole del collocamento mirato per i lavoratori disabili di cui Legge 12 marzo 1999, n. 68.
In particolare, sono state introdotte molte novità relativamente alla rideterminazione dei requisiti dei soggetti aventi diritto in base alla riduzione della capacità lavorativa, ai criteri di computo e alle quote di riserva, ai nuovi casi di esclusione e di esonero e alle nuove modalità di assunzione. Inoltre, sono state modificate le modalità di predisposizione degli elenchi e delle graduatorie, fino ai nuovi criteri da adottarsi per le convenzioni oltre alla tabella degli incentivi per le assunzioni.
Le difficoltà tecniche derivanti dalla attuazione delle nuove procedure avevano indotto la Direzione generale del Ministero del lavoro (cfr. 30 dicembre 2015 prot. N. 33/6725) a prorogare al 29 febbraio 2016, unicamente per l'anno 2015, la scadenza della presentazione della prevista denuncia.
Orbene, con nota direttoriale del 17 febbraio 2016 prot. 33/970, il Ministero ha uteriormente prorogato al 15 maggio 2016 il termine per l'adempimento annuale (con possibilità di invio dei prospetti dal 15 aprile p.v.) ed ha contestualmente aggiornato gli standard del Sistema Informatico del prospetto informativo.
Relativamente alla computabilità nella quota di riserva, prevista dall'art. 3 della legge 68/99, dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, il Ministero ha posto delle condizioni, che subordinano la realizzazione della fattispecie.
In particolare, occorre dimostrare, mediante idonea documentazione medica, che, anteriormente alla costituzione del rapporto, il lavoratore si trovava in condizioni:
• di riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% ovvero
• di minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra ovvero
• di riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% per le persone con disabilità intellettiva e psichica.
Inoltre, è necessario che l'assunzione del lavoratore sia al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio e che il lavoratore disabile sia idoneo a continuare a svolgere le mansioni cui è adibito.
In presenza delle condizioni, sopra descritte, il datore di lavoro (sia privato sia pubblico), con il consenso del lavoratore interessato, è tenuto a richiedere la visita per l'accertamento della compatibilità delle mansioni cui è adibito. Pertanto, non siamo di fronte ad un diritto potestativo del datore di lavoro, occorrendo, al riguardo, una specifica volontà favorevole del lavoratore medesimo.
Il Ministero affronta, poi, la problematica dei lavoratori somministrati con disabilità.
Infatti, in base all'art. 34, co. 3, ultimo periodo del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il legislatore ha stabilito che in caso di somministrazione di lavoratori con disabilità per missioni di durata non inferiore a 12 mesi, il lavoratore somministrato sia computato nella quota di riserva, di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. La missione deve essere continuativa presso lo stesso utilizzatore.
È importante sottolineare che, essendo la computabilità sempre legata alla missione, il lavoratore disabile va computato dall'utilizzatore durante la stessa.

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