Rapporti di lavoro

Per le imprese che versano ai fondi «doppio ammortizzatore» nel 2016

di Fabio Antonilli

Con la nota numero 40/2016 il ministero del Lavoro ha chiarito che le imprese che a partire dal 1° gennaio 2016 devono obbligatoriamente versare ai fondi di solidarietà bilaterali alternativi previsti dall’articolo 27 (Fsba dell'artigianato o il Fondo della somministrazione di lavoro) o al fondo di integrazione salariale previsto dall’articolo 29 del Dlgs 148/2015 potranno accedere anche alle prestazioni dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5 del Dl 148/1993.

Ciò sarà possibile - precisa il ministero della nota – in quanto la legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015), al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali, ha previsto il finanziamento proprio dei contratti di solidarietà, nel limite di 60 milioni di euro per l'anno 2016, nonostante l'articolo 46, comma 3, del Dlgs 148/2015 - nell'ambito della riforma complessiva degli ammortizzatori sociali - ne abbia previsto l'integrale abrogazione a decorrere dal 1° luglio 2016.

Pertanto, le imprese aventi i requisiti di accesso alla disciplina dei contratti di solidarietà difensivi per i settori diversi da quello industriale, potranno optare indifferentemente, in relazione a periodi ovviamente non coincidenti di sospensione o riduzione d'orario, anche per questo strumento, nei limiti temporali e finanziari previsti dalla legge di Stabilità.
Per queste imprese lo strumento del contratto di solidarietà costituisce dunque un'opzione «alternativa» che si aggiunge alle prestazioni previste dal Dlgs 148/2015.

Più nello specifico, per i fondi “puri” gestiti dalle parti sociali va ad aggiungersi alle prestazioni previste dal decreto legislativo, vale a dire l'assegno ordinario regolato dall’articolo 30, comma 1, e all'assegno di solidarietà individuato dall'articolo 31 (tra loro alternativi); mentre per il fondo di integrazione salariale si aggiunge al solo assegno di solidarietà.

Le imprese artigiane che intendono accedere a tale ulteriore prestazione dovranno, così come previsto dal Dl 148/1993, garantire che i propri lavoratori dipendenti con orario ridotto percepiscano, a carico degli enti bilaterali, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori.

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