Rapporti di lavoro

Cigo: l’azienda autocertifica i periodi già fruiti

di Alberto Rozza

Per evitare che vengano computati erroneamente i periodi di fruizione della Cigo le aziende dovranno autocertificare, in sede di domanda, i periodi già goduti.

È quanto ha precisato l'Inps con il messaggio 19 febbraio 2016, n. 779, ricordando anche che questo adempimento non sarà più necessario una volta che diventerà obbligatoria l'acquisizione dei dati dal flusso Unimens.

L'istituto previdenziale ritorna sull'attività d'esame delle domande di Cigo, dopo i primi interventi effettuati con le circolari n. 197/2015 e n. 7/2016, poiché da una ricognizione effettuata sulle varie sedi territoriali, a cui sono state attribuite dal 1° gennaio 2016 le competenze per la valutazione delle domande di cassa integrazione a seguito dell'abrogazione delle Commissioni provinciali ad opera del Dlgs n. 148/2015, è risultato un rallentamento dell'istruttoria delle istanze.

L'Inps pertanto ribadisce che, in attesa che venga adottato il decreto del ministero del Lavoro previsto dall'articolo 16, comma 2, del Dlgs 148/2015, a cui è stato assegnato il compito di individuare i nuovi criteri d'esame delle domande di concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria, la varie sedi dovranno continuare a far riferimento a quelli in precedenza utilizzati dalle Commissioni provinciali.

Inoltre, sempre al fine di velocizzare l'istruttoria, il messaggio Inps ricorda la centralità della relazione tecnica che dovrà essere resa con un'autocertificazione, ma sottolinea che le sedi dell’Istituto potranno sempre chiedere un'integrazione di documentazione nel caso in cui accertino una carenza di elementi di valutazione.

Viene anche precisato che, in considerazione del carattere di transitorietà e di breve durata delle causali integrabili, non è necessario che l'azienda esibisca documenti di bilancio.

Sempre in tema di Cigo l'Inps interviene con il messaggio 3 marzo 2016, n. 1007, fornendo importanti precisazioni sul file Csv che va allegato alla domanda volta ad ottenere la concessione dell'ammortizzatore sociale, in cui sono contenute le informazioni relative ai lavoratori addetti all'unità produttiva interessati al trattamento al sostegno del reddito.

Con la precedente circolare n. 197/2015, l'istituto previdenziale aveva concesso in via transitoria fino al 31 marzo 2016, alle aziende interessate a presentare le domande senza soluzione di continuità, la possibilità di trasmettere l'allegato Csv in un secondo momento rispetto all'invio della domanda, fermo restando l'obbligo del rispetto degli standard richiesti, pena l'improcedibilità dell'istanza.

Dopo il 31 marzo 2016 invece, le domande prive dell'allegato Csv o con un allegato non conforme, saranno rigettate dal sistema.

L'Inps coglie l'occasione per ricordare anche che le domande non accettate per mancato superamento dei controlli sul file Csv nel periodo compreso tra il 26 febbraio e il 3 marzo 2016 possono essere ripresentate entro il 21 marzo 2016 senza incorrere nella decadenza.

In ogni caso entro il 30 aprile 2016 le domande di Cigo inviate senza l'allegato relativo ai lavoratori dell'unità produttiva, dovranno essere integrate. In caso contrario verranno respinte per carenza di documentazione.

Infine, le aziende che hanno inoltrato la domanda prima del 26 febbraio 2016 con allegato l'elenco dei lavoratori non conforme a quanto prescritto dall'Istituto riceveranno dall'Inps, entro il 30 aprile prossimo, un avviso con il quale verrà richiesto, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ripresentazione del file Csv secondo gli standard richiesti. Anche in questo caso, le domande per le quali non verrà trasmesso nei termini il predetto allegato, verranno respinte dalla sede per carenza di documentazione.

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