L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Distacco in paese extra Ue non convenzionato

di Andrea Costa

La domanda

Impiegato residente in Italia e dipendente in una società con sede a Milano facente parte di un gruppo internazionale con sede a Basilea e con diverse filiali in tutto il mondo, è stato distaccato nel 2010 presso una consociata a Shanghai (Cina) e da allora è sempre stato inquadrato come dipendente italiano con retribuzione adeguata ai limiti convenzionati stabiliti ogni anno dall'Inps. Nel 2015 ha spostato la residenza a Shanghai. Si chiede se il distacco viene confermato con le regole applicate finora variando il domicilio in Italia presso la sede di lavoro di Milano oppure se la sua residenza in Cina comporta la sua assunzione presso la filiale di Shanghai. La sua presenza in Italia è saltuaria e quasi sempre non per ragioni lavorative

Il quesito sulla legislazione previdenziale applicabile ad un lavoratore di cittadinanza italiana distaccato in Cina trova la sua naturale soluzione nelle disposizioni contenute nel decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari. Come noto, il DL. n. 317/87 prevede una specifica tutela assicurativa per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in Paesi extracomunitari non convenzionati, assicurandoli obbligatoriamente - indipendentemente dalla circostanza che all’estero si versino dei contributi sulla base del principio della territorialità - all’assicurazione per l’Invalidità, la Vecchiaia e i Superstiti (IVS), alla disoccupazione involontaria, agli infortuni sul lavoro e malattie professionali, alla malattia e maternità, al fondo di garanzia del TFR, mentre la base imponibile è costituita dalle retribuzioni convenzionali in vigore. L’ambito di applicazione soggettivo è costituito non solo dai lavoratori italiani inviati dal proprio datore di lavoro nei predetti Paesi, ma anche dai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea e dai lavoratori extracomunitari titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia che vengano inviati in un Paese extracomunitario dal proprio datore di lavoro (Cfr. Msg. INPS n. 995 del 18 gennaio 2012 e, tra le altre, Circ. INPS n. 16 del 29 gennaio 2015). Con specifico riferimento al caso di specie, trova dunque conferma quanto previsto dalla L. n. 398/87 per il distacco del lavoratore italiano in un Paese extracomunitario non convenzionato, non avendo l’Italia sottoscritto un apposito accordo di sicurezza sociale con la Repubblica Popolare Cinese volto a coordinare le rispettive legislazioni. L’operatività della legge n. 398/1987 nel caso prospettato è legata al riscontro dei diversi presupposti richiamati dalla norma, ovvero la sussistenza di un distacco, la nazionalità italiana del lavoratore e l’assegnazione in un Paese extracomunitario non convenzionato. Diversamente da quanto accade ai fini fiscali, per cui la residenza fiscale e/o la presenza sul suolo italiano assume una rilevanza assoluta, ai fini previdenziali ciò non rileva, dovendosi sempre assicurare al lavoratore una tutela previdenziale minima. In caso di prosecuzione del distacco occorrerà continuare a versare in Italia i contributi del lavoratore distaccato con riferimento alle voci sopra richiamate utilizzando le retribuzioni convenzionali. Questo dal lato italiano, si dovrà poi verificare dal lato cinese se lo spostamento della residenza debba comportare un differente inquadramento del rapporto di lavoro (con la necessaria cessazione del distacco e assunzione locale) ovvero - in loco - un differente regime previdenziale.

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