L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Lavoro intermittente e distacco

di Rossella Schiavone

La domanda

E' possibile e regolare "distaccare" temporaneamente un lavoratore a chiamata presso un altro datore di lavoro distaccatario, nel rispetto dei requisiti di legge del distacco?

Nonostante non vi sia alcun divieto legislativo, chi scrive ritiene che difficilmente un distacco di un lavoratore intermittente passerebbe indenne ad una verifica ispettiva effettuata dagli organi di controllo deputati. Questo perché: - il contratto di lavoro a chiamata costituisce una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua (come più volte ribadito dall’INPS e dal Ministero del Lavoro nelle loro circolari); - nel caso di specie il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno (anche se il contratto può essere in ogni caso concluso con soggetti con meno di 24 anni di età e con più di 55 anni); - eccezione fatta che per i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. D’altra parte, poiché il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente è difficilmente concepibile la legittimità di un interesse datoriale che ne giustifiche il distacco presso altro datore di lavoro. Probabilmente l’unica casistica che potrebbe superare una verifica ispettiva è il distacco di lavoro intermittente tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa, ex art. 30, comma 4-ter, D.Lgs. n. 276/2003, perché in tal caso l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete. Tuttavia anche in questo caso la valutazione, in assenza di norme e circolari esplicative, sarebbe rimessa all’organo di vigilanza.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©