L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Licenziamenti individuali plurimi

di Marrucci Mauro

La domanda

Buongiorno, con la presente sono a chiedere quanto segue: un'azienda in liquidazione con 9 dipendenti deve licenziare 7 unità per giustificato motivo oggettivo. E' necessaria una particolare procedura sindacale o un tentativo di conciliazione presso la DPL territoriale?

Per fornire una risposta di senso compiuto sarebbe necessario conoscere quale sia stato il numero medio dei dipendenti in forza nel semestre precedente o comunque, secondo quanto previsto dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 62/1996, il numero dei dipendenti abitualmente occupati. La determinazione dell’organico aziendale assume infatti rilevanza sostanziale al fine di verificare l’eventuale obbligo datoriale ad ossequiare la disciplina sui licenziamenti collettivi che, per il presupposto dell’art. 24, commi 1 e 2, della legge n. 223/91, si applica alle “imprese che occupino più di 15 dipendenti”. Nel caso in cui l’impresa, con riguardo ai criteri richiamati, non occupasse più di 15 lavoratori si dovrebbe applicare la normativa sul licenziamento individuale che, nella fattispecie, sarebbe da definire “plurimo”. La qualificazione nozionistica di “licenziamento individuale plurimo” è infatti da ricercare, in negativo, sotto il profilo meramente numerico-dimensionale, allorquando il licenziamento dei lavoratori non rientri nella nozione di licenziamento collettivo. Come già osservato, il licenziamento collettivo è da individuarsi – nell’ambito delle aziende che occupano più di quindici dipendenti - nella procedura recessiva che riguardi l’intenzione di licenziare oltre quattro lavoratori entro 120 giorni per motivazioni economico-organizzative o per cessazione dell’attività aziendale. Da tale assunto rileva quindi che si può parlare di licenziamento individuale plurimo quando la risoluzione del rapporto di lavoro, intervenuta per la medesima radice causale, sia da riferire; - anche a più di quattro lavoratori in aziende fino a 15 dipendenti; - ad un numero di lavoratori non superiore a quattro nell’arco periodale di 120 giorni; - ad un numero di lavoratori superiore a quattro ma in un arco periodale superiore a 120 giorni. Nella fattispecie prospettata, pertanto, se l’organico aziendale non ha superato, nemmeno con ambito di osservazione allargato al semestre precedente, il numero di quindici dipendenti, si deve applicare la disciplina del licenziamento individuale plurimo e non sono necessarie, per legge, particolari procedure, fatto salvo quanto previsto per la forma scritta del licenziamento e la comunicazione delle motivazioni che lo sorreggono sotto il profilo oggettivo. Infine, ove alcuni dei dipendenti licenziandi svolgessero mansioni fungibili con quelli da lasciare in forza, sarebbe necessario procedere alla selezione di coloro da licenziare secondo i principi espressi dall’art. 5, comma 1, della legge n. 223/1991.

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