L'esperto rispondeRapporti di lavoro

I limiti alla Cig dopo il Jobs act

di Mauro Marrucci

La domanda

Premesso quanto disposto dall’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 148/2015 chiedo: il conteggio delle ore già autorizzate da confrontare con il limite di un terzo delle ore ordinarie va fatto anche tenendo conto delle ore autorizzate in periodi antecedenti l’entrata in vigore del decreto? In caso affermativo, chiedo ancora se, nel caso piuttosto frequente in cui, prima dell’entrata in vigore del decreto, le ore effettivamente utilizzate (calcolate a consuntivo e denunciate all’Inps) siano risultate inferiori alla ore autorizzate (perché richieste in fase preventiva), al fine del confronto con il limite del terzo delle ore lavorabili, debbano essere considerate le ore autorizzate o quelle effettivamente utilizzate?

L’articolo 12, comma 5, del Dlgs 148/2015 prevede che, nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a 4 (del medesimo articolo), non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale. Tale disposizione deve essere letta alla luce della previsione dell’art. 44, co. 1, dello stesso D.Lgs. n. 148/2015 il quale precisa che “quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore”, pertanto, a decorrere dal 24 settembre 2015. In mancanza di diversa previsione quindi le ore autorizzate fino al 23 settembre 2015 non rilevano ai fini del conteggio richiesto dal richiamato art. 12, co. 5.

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