I limiti alla Cig dopo il Jobs act
L’articolo 12, comma 5, del Dlgs 148/2015 prevede che, nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a 4 (del medesimo articolo), non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale. Tale disposizione deve essere letta alla luce della previsione dell’art. 44, co. 1, dello stesso D.Lgs. n. 148/2015 il quale precisa che “quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore”, pertanto, a decorrere dal 24 settembre 2015. In mancanza di diversa previsione quindi le ore autorizzate fino al 23 settembre 2015 non rilevano ai fini del conteggio richiesto dal richiamato art. 12, co. 5.