Rapporti di lavoro

Tassi azzerati dalla Bce: i riflessi per i datori di lavoro

di Gabriele Bonati

Con decisione del 10 marzo 2014, la Banca centrale europea ha ridotto di 0,05 punti percentuali il Tasso di interesse sulle operazioni di riferimento principali dell’Eurosistema (ex Tasso ufficiale di riferimento - Tur), in pratica azzerandolo. Con decorrenza dal 16 marzo 2016 (comunicato stampa Bce 10 marzo 2016) il tasso di interesse risulta pari allo 0,00%. La riduzione del Tasso ufficiale di riferimento determina, con decorrenza 16 marzo 2016, l'automatico aggiornamento, seppure poco significativo, dei tassi di interesse per dilazione e differimento contributivo nonché delle sanzioni civili per omesso o tardato pagamento dei contributi, oltre rendere ininfluente la formula per la valorizzazione del fringe benefit convenzionale inerente la concessione di prestiti aziendali ai dipendenti.

Interessi e sanzioni civili

I versamenti, differiti, dilazionati o rateizzati, devono essere maggiorati di una somma pari all'ex TUR più 6 punti, mentre i mancati o tardati pagamenti dei contributi, rilevabili dalle registrazioni o denunce obbligatorie, determinano l'applicazione di una sanzione civile pari all'ex TUR più 5,5 punti.
I nuovi valori, dal 16 marzo 2016, sono i seguenti:

- interessi di differimento e di dilazione dei contributi e premi e accessori di legge: 6,00%. Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni definite con l'emissione del piano di ammortamento a decorrere dal 16 marzo 2016 – i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al precedente tasso non subiranno modificazioni. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio 2016);

- sanzioni civili per omesso o tardato versamento dei contributi e premi e relativi oneri accessori, rilevabile dalle denunce e registrazioni obbligatorie ovvero qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richiesta da parte degli enti ovvero derivante da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo (riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa): 5,50%. In ogni caso l'ammontare delle sanzioni civili, di cui sopra, non può superare il 40% dei contributi non corrisposti, raggiunto detto limite, senza che si sia provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora. Tale ultimo onere è escluso quando il mancato pagamento dei contributi è stato causato di oggettive incertezze sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo).

Nell'ambito delle procedura concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, concordato fallimentare amministrazione straordinaria), a seconda dell'inadempienza (evasione o morosità), le sanzioni civili possono essere ridotte (art. 116, c. 16, L. 388/2000) a un tasso annuo non inferiore agli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le relative spese. Ai fini della predetta riduzione si deve fare riferimento all'ex TUR (INPS, circ. 88/2002).

Le attuali riduzioni sono le seguenti:

- evasione: 2,00% (ex TUR + 2 punti)
- morosità: 0,20% (Valore del vigente tasso di interesse legale, essendo superiore al TUR).

Prestiti agevolati

Nonostante l'azzeramento dell'ex Tur, i datori lavoro sostituti d'imposta, dovranno procedere, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla verifica dell'esatto fringe benefit (art. 51, c. 4 del TUIR) derivante dall'aver assegnato dei prestiti agevolati ai propri dipendenti (avendo utilizzato, nei trascorsi mesi del 2016, il TUR allo 0,05% vigente al 31 dicembre 2015).

Per gli altri lavoratori titolari di prestiti agevolati, il conguaglio verrà effettuato a fine anno utilizzando l'ex TUR che sarà vigente al 31 dicembre 2016. Qualora il tasso di interesse in questione dovesse rimanere allo 0,00% fino al 31 12.2016, non si determinerebbe alcun fringe benefit anche qualora al lavoratore non venisse richiesto alcun interesse ovvero venisse riconosciuto un contributo in conto interessi totale. Infatti, si ricorda che il fringe benefit derivante dai prestiti agevolati è pari al 50% della differenza tra gli interessi calcolati utilizzando il tasso d'interesse individuato dalla BCE (exTUR) e gli interessi effettivamente pagati dal lavoratore (qualora l'ex TUR dovesse tornare positivo, non si determinerebbe, in ogni caso, un fringe benefit, se dal predetto risultato scaturisse un valore non superiore a € 258,23, tenendo conto anche di eventuali altri benefit corrisposti nel medesimo periodo ‘imposta; diversamente, superando la soglia, tutto il valore dei benefit diventa reddito imponibile). L'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 46 del 28 maggio 2010), rispondendo a uno specifico quesito, ha precisato che possono rientrare nella fattispecie prevista dall'art. 51, c. 4, lettera b), del DPR 917/1986 (determinazione del reddito convenzionale derivante dalla concessione ai dipendenti di prestiti agevolati) anche i contributi concessi ai dipendenti, in conto interessi sui prestiti/mutui dagli stessi accesi presso istituti di credito autonomamente scelti (nel rispetto delle prescritte condizioni).

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