Rapporti di lavoro

Contributo addizionale anche per la Cassa integrazione in deroga

di Antonio Carlo Scacco

Con circolare n. 56 di ieri, l'Inps riepiloga la disciplina degli ammortizzatori in deroga alla luce delle novità normativa da ultimo intervenute, segnatamente il decreto legislativo 148/2015, contenente la disciplina generale in materia di ammortizzatori sociali, il decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 che definisce i criteri di concessione dei trattamenti in deroga e, infine, la legge di Stabilità per il 2016 (legge 208/2015), che ne ha previsto il rifinanziamento e la possibilità di nuove concessioni/proroghe per tutto il corrente anno (co. 304 dell'art. 1).

La circolare segue la precedente nota Minlav n. 4 del 2 febbraio scorso che aveva già chiarito taluni aspetti di compatibilità tra la disciplina speciale degli ammortizzatori in deroga (contenuta nel citato decreto ministeriale) e quella generale (decreto legislativo), in considerazione del fatto che le due discipline non si sovrappongono ma sono tra loro complementari in quanto i trattamenti in deroga intervengono nei casi non previsti dalla legislazione vigente.Per quanto concerne i lavoratori beneficiari, la norma speciale e complementare di cui al citato decreto 83473 prevale sulla disposizione prevista dal decreto legislativo 148: pertanto l'integrazione salariale in deroga può essere concessa o prorogata ai lavoratori (operai, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati) che abbiano maturato una anzianità lavorativa di almeno 12 mesi (in luogo dei 90 giorni di lavoro effettivi previsti dalla norma delegata). La regola si applica per le prestazioni concesse in base ad accordi stipulati dal 4 agosto 2014, data di entrata in vigore del decreto interministeriale.
Confermata anche per la cassa di integrazione salariale in deroga, sia interministeriale, sia regionale, l'applicazione del contributo addizionale introdotto in via generale dall'articolo 5 del decreto legislativo e calcolato in percentuale (dal 9 al 15% a seconda della durata dell'intervento) della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti. Ulteriore novità di rilevo è l'applicazione alla cassa in deroga delle nuove modalità in tema di conguaglio o richiesta di rimborso: il nuovo temine, di natura decadenziale, è di 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo, con l'avvertenza che, date le peculiarità del flusso di gestione della cassa in deroga, si fa riferimento alla data del provvedimento di autorizzazione Inps. La novità, contenuta nell'articolo 7 del Dlgs 148, interessa i trattamenti di cassa integrazione in deroga concessi successivamente all'entrata in vigore di quest'ultimo (24 settembre 2015). La nota dell'Istituto specifica che, per i periodi di intervento conclusi e con autorizzazione emessa prima di tale data, i sei mesi decorrono dal 24 settembre 2015; se l'intervento era concluso ma l'autorizzazione è arrivata dopo il 23 settembre 2015, i sei mesi fanno riferimento alla data di autorizzazione; se il periodo non era ancora scaduto al 24 settembre 2015, il termine di sei mesi per il rimborso e il conguaglio della prestazione decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data dell' autorizzazione, se successiva.
Stante la specialità della norma regolamentare, sono confermati i più ampi termini di presentazione delle domande per i trattamenti di integrazione in deroga previsti dal decreto interministeriale: venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. La circolare ricorda che il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, ma ricorda altresì il principio generale, introdotto dal decreto legislativo 148, circa il collegamento della durata massima alla nozione di unità produttiva, da intendersi come la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma.
Relativamente al trattamento di mobilità in deroga, la legge di Stabilità per il 2016 ha previsto la non compatibilità della prestazione a favore di eventuali lavoratori che abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Negli altri casi il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nel Mezzogiorno. La circolare dell'Istituto precisa che, in ogni caso, il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©