Rapporti di lavoro

Operazione 730: assistenza fiscale al via

di Matteo Ferraris

L'Agenzia lancia l'operazione 730 fornendo una serie (impressionate) di dati: saranno 20 milioni i contribuenti interessati dalla nuova campagna “730 precompilato” a cui si aggiungeranno numerosi contribuenti del nuovo Unico Web; l'operazione consentirà il riutilizzo per la prima volta di almeno 500 milioni di nuovi dati sanitari derivanti da un adempimento che ha “vivacizzato” le attività dei consulenti del settore sanitario che, sino al 31 gennaio 2016, hanno gestito i flussi al “Sistema TS” da riversare all'Agenzia delle Entrate secondo le prescrizioni dell'articolo 3 del D.Lgs. 175/2014 secondo le specifiche del provvedimento direttoriale del 31 luglio 2015.
Si tratta di una mera estensione della procedura che, dal 2015, ha alimentato il grande serbatoio di dati da cui si attingerà per comporre il 730-precompilato. L'operazione 730, estesa da quest'anno alla sperimentazione di Unico precompilato, ha previsto che i sostituti d'imposta, le assicurazioni (per i dati sui premi assicurativi), le banche (per gli interessi passivi sui mutui), gli enti previdenziali (per i contributi previdenziali e contributi destinati ai fondi previdenziali complementari) e i molteplici soggetti del sistema sanitario (per le spese mediche ed eventuali relativi rimborsi) siano obbligati a produrre specifici flussi informatici contenenti una mole rilevante di dati (vedi tabella).

I vari flussi pervenuti all'Agenzia dell'Entrate verranno scomposti e riaggregati in relazione al codice fiscale del contribuente; tale riaggregazione avviene associando agli specifici campi della dichiarazione dei redditi (730 ma da quest'anno anche Unico), i dati quantitativi relativi alle varie informazioni prodotte; la sintesi di queste complesse operazioni - il 730 precompilato, per l'appunto - sarà resa disponibile a partire dal 15 aprile.


La scelta del modello
Da quest'anno, il contribuente avrà la possibilità di scegliere il modello di dichiarazione dei redditi. Secondo le anticipazione formulate dall'Agenzia delle Entrate in un recente comunicato, una volta avuto accesso all'interfaccia web, il sistema proporrà al contribuente le opzioni dichiarative disponibili: 730 o Unico Web.
“Unico precompilato” rappresenta l'evoluzione di un'applicazione già disponibile per i soggetti accreditati al sistema fisconline che da alcuni anni possono avviare il processo dichiarativo recuperando una sorta di bozza di dichiarazione precompilata, da integrare con gli ulteriori elementi. Ovviamente, da quest'anno appare ragionevole ipotizzare che vi siano molte più informazioni ma le lacune sono talmente rilevanti - non si troveranno però i redditi esteri, i redditi da partecipazione, i redditi d'impresa e da lavoro autonomo abituale – da ipotizzare che si tratti di una una sperimentazione con il pregio di un test effettuato su grandi numeri.
Del resto la nota dell'Agenzia delle Entrate che dettaglia come la dichiarazione precompilata sia basata sulle certificazioni dei sostituti d'imposta per i soli redditi di lavoro dipendente e assimilati, pensioni e compensi per attività occasionali di lavoro autonomo, si pone in coerenza con quanto indicato a Telefisco 2016 dove è stato consentito un termine dilatato per la trasmissione delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. L'invio effettuato successivamente al 7 marzo dovrebbe potere essere effettuato, senza applicazione di sanzioni, entro il termine di presentazione del modello 770/2016 Semplificato con riferimento alle Certificazioni Uniche 2016 relative:
• ai redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. “contribuenti minimi” ( ex art. 27 del DL 98/2011) o ai nuovi “contribuenti forfetari” ( ex L. 190/2014);
• alle provvigioni, comunque denominate, per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, soggette alla ritenuta di cui all'art. 25-bis del DPR 600/73;
• ai corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell'art. 25-ter del DPR 600/73.
I dati relativi ai redditi acquisiti nella precompilata saranno, poi, integrati con
-le informazioni presenti in Anagrafe tributaria relative alle spese di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico;
-i versamenti effettuati con il modello F24;
-le compravendite immobiliari;
-i contratti di locazione registrati;
-i risultati della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente;
-i dati trasmessi da altri soggetti di cui abbiamo detto sopra.


La procedura
La procedura per l'accesso alla piattaforma web (un'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle entrate) prevede l'attivazione di un codice Pin per i servizi telematici che può essere richiesto
-collegandosi al sito o
-telefonando al numero 848.800.444 oppure
-recandosi presso gli uffici territoriali delle Entrate.
A queste tre possibilità si aggiunge, ora, l'ulteriore percorso semplificato per i possessori di smart card “Cns, carta nazionale dei servizi”; attraverso l'inserimento della carta nello specifico lettore, si consente al sistema di fornire al contribuente il Pin e la password di accesso a Fisconline.
Ulteriore recente innovazione è il nuovo sistema pubblico di identità digitale (Spid) che permette a cittadini e imprese di accedere con credenziali uniche a tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti.
Chi intende optare per questo nuovo sistema di accesso può rivolgersi agli identity provider accreditati presso l'Agid (Agenzia per l'Italia digitale) per richiedere l'identità digitale “Spid”.
Confermato, poi, le forme di accesso indiretto: tramite il cosiddetto Pin dispositivo dell'Inps attraverso il sito dell'Istituto e tramite la delega conferita a un Caf o a un professionista abilitato (ovvero al sostituto di imposta, se fornisce l'assistenza fiscale).


Conferme, integrazioni e modifiche
Conquistato il “pin” e scaricata la dichiarazione, il contribuente (o i suoi consulenti) potranno accettare, integrare o correggere la dichiarazione.
Tali attività potranno essere effettuate dal prossimo 2 maggio.
Il termine ultimo per l'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate è, invece, collocato al prossimo 7 luglio per il 730; il termine è più lungo (30 settembre) per chi opta per Unico.

La tabella sulle fasi dell’adempimento al 730/2016

L'articolo 16, co. 4-bis del D.M. n. 164/99 dispone che l'Agenzia provvede a trasmettere telematicamente ai sostituti d'imposta, in via telematica, entro dieci giorni dalla ricezione (- e, quindi, al massimo entro il 17 luglio -, le comunicazioni 730/4. Ancora l'Agenzia entro il 22 luglio attesta ai CAF l'avvenuta trasmissione dei dati ai sostituti d'imposta, chiudendo, così, il cerchio.
Il nuovo co. 3-bis inserito nel corpo dell'articolo 5 del D.lgs. n. 175/2014 ad opera dell'articolo 1, co. 949 della L. n. 208/2015, prevede che in caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta dopo avere apportato modifiche incoerenti che incidono su reddito o imposta ovvero con un rimborso superiore a 4.000 euro, il rimborso viene sottoposto a controlli preventivi con sospensione del rimborso sino al 7 novembre. Il rimborso spettante dalle operazioni di controllo è erogato dall'Agenzia delle entrate entro il 7 gennaio 2017.
Come ricordato dal paragrafo 8) della risoluzione n. 57/E/2014 e dalla circolare n. 14/E/2013, l'articolo 19 del D.M. n. 164/99 dispone che, ove non scatti il controllo preventivo, il rimborso del credito è effettuato “mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all'Irpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i percipienti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale”.
Tale correlazione stretta tra credito e ritenute su cui operare la compensazione prevista in una norma che non è ancora stata rimodulata è stata, di fatto, integrata dall'art. 15 del D.Lgs. n.175/2014 che ha stabilito che “le somme rimborsate ai percipienti (…) sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente” attraverso la compensazione in F24 “nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso”.
Da tali norme deriva che il conbguaglio deve essere operato sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio e il recupero delle somme è effettuato tramite compensazione nel mese successivo.
Differenti modalità di trasmissione per differenti livelli di responsabilità
Il contribuente può trasmettere la dichiarazione all'Agenzia delle entrate:
- direttamente o tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale
- tramite CAF e professionisti.
L'accettazione integrale e senza modifiche del 730 precompilato ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito dell'imposta, nei confronti del contribuente non verrà eseguito il controllo documentale (ex art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973) sugli oneri precompilati comunicati all'Agenzia da banche, assicurazioni ed enti previdenziali, né quello preventivo sui rimborsi superiori a 4 mila euro in presenza di detrazioni per carichi di famiglia ed eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente.
Se la dichiarazione viene presentata tramite un intermediario, il controllo documentale sarà svolto nei confronti del Caf o del professionista che deve apporre un visto di conformità sulla dichiarazione.
Come chiarito dalla circolare n. 34/E/2015 Caf e intermediari sono responsabili dell'imposta dovuta in caso di “visto infedele”. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 175/2014, se dalle verifiche emerge l'apposizione di un visto di conformità infedele, i Caf e i professionisti abilitati sono direttamente tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente.
La responsabilità degli intermediari è però esclusa nel caso in cui l'infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Per correggere la dichiarazione è possibile procedere con la dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre che comporta le seguenti conseguenze:
-la responsabilità del Caf o del professionista per le sanzioni relative al tardivo versamento delle imposte derivanti dalla rettifica;
-l'assolvimento da parte del contribuente dell'ordinario debito tributario (imposta oltre agli interessi).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©