Rapporti di lavoro

Indennità di maternità riconosciuta alle lavoratrici iscritte alla gestione separata

di Massimo Braghin

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2016 il Decreto Interministeriale 24 febbraio 2016 inerente l'attribuzione dell'indennità di maternità alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata dell'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
A tale proposito va ricordato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 257 del 2012, aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 64, comma 2 del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata che adottassero o prendessero in affidamento preadottivo un minore, prevedeva l'indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi e che l'articolo 13 del Dl 15 giugno 2015, n. 80, nell'aggiungere l'articolo 64-bis al Dlgs 26 marzo 2001, n. 151, aveva previsto che in caso di adozione, nazionale o internazionale, alle stesse lavoratrici spetta un'indennità per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia.
Il provvedimento ha modificato l'articolo 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2002 prevedendo che in caso di adozione, nazionale o internazionale e di affidamento preadottivo di un minore, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata verrà riconosciuta una indennità di maternità per un periodo di cinque mesi, secondo quanto previsto dall'articolo 26, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Lo stesso decreto prevede, inoltre, che sarà cura dello stesso Ente autorizzato, che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione internazionale, certificare la data di ingresso del minore e l'avvio presso il tribunale italiano delle procedure di conferma della validità dell'adozione o di riconoscimento dell'affidamento preadottivo.
La disposizione interessa la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, sia parasubordinati, sia liberi professionisti e non comporta variazioni sulle tutele già in atto in quanto si limita ad armonizzare, nell'ambito delle disposizioni del Teso Unico maternità/paternità, il disposto della citata sentenza della Corte costituzionale n. 257 del 19 novembre 2012.

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