Rapporti di lavoro

Operativo il congedo per le donne vittime di violenza

di Rossella Quintavalle

L'articolo 24 del Dlgs 80/2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015, ha previsto un particolare congedo per le donne vittime di violenza di genere che siano state inserite in specifici percorsi di protezione. Con circolare 65/2016, l’Inps ha dettato le istruzioni operative per la fruizione del periodo di congedo.
Le donne interessate dal congedo sono tutte le lavoratrici del settore pubblico e privato incluse quelle per le quali non è prevista l'assicurazione delle prestazioni previdenziali di maternità erogate dall'Inps, con esclusione di quelle appartenenti al settore domestico.
Le istruzioni dettate dall'Istituto riguardano le modalità di fruizione e indennizzo del congedo delle lavoratrici dipendenti del settore privato in quanto l'indennità, nel settore pubblico, è corrisposta direttamente dall'amministrazione di appartenenza; in merito alla parte relativa alla copertura della contribuzione figurativa l'istituto si occupa, tuttavia, di ambedue i settori. Per ciò che riguarda le donne titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la norma ne prevede la sola sospensione dal rapporto collaborativo per un periodo massimo di tre mesi, ma in assenza di indennità.


Requisiti
Per aver diritto al periodo di congedo le donne coinvolte devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
• risultare titolari di rapporto di lavoro in corso di svolgimento con obbligo di prestare l'attività lavorativa;
• essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio previsti dall'articolo 5bis, del Dl 93/2013 (legge 119/2013) emanato proprio per contrastare la violenza di genere.


Periodo di fruizione
Essendo il congedo fruibile in coincidenza di giornate di prevista attività lavorativa (escludendo quindi dal computo giornate festive, periodi di aspettativa o pause non lavorative in rapporti di lavoro part-time), la lavoratrice interessata ha diritto a richiedere un periodo massimo di tre mesi equivalenti a 90 giornate di effettiva astensione dal lavoro da godere entro un arco temporale di tre anni decorrenti dall'inizio del percorso di recupero certificato. Il congedo può inoltre essere richiesto sia su base giornaliera, sia su base oraria.


L'indennità spettante
Spetta alla lavoratrice un'indennità giornaliera pari al 100% dell'ultima retribuzione sulla base delle sole voci fisse e continuative di quanto percepito nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto e immediatamente precedente a quello di inizio congedo. L'indennità, in linea con le altre prestazioni di maternità, è anticipata dal datore di lavoro per essere successivamente posta a conguaglio con i contributi dovuti per gli altri lavoratori tramite indicazione nel flusso uniemens del nuovo codice causale “L064”. È previsto invece il pagamento diretto nei casi di congedo che coinvolgono le operarie agricole, le lavoratrici stagionali, dello spettacolo a termine o a prestazione, dietro presentazione di domanda all'Inps.
All'indennità direttamente erogata dall'istituto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2 del Tuir il quale prevede che la stessa, trattandosi di provento conseguito in sostituzione di redditi, costituisce reddito della stessa categoria di quello sostituito o perduto.


Adempimenti della lavoratrice
La lavoratrice, per fruire del congedo:
1) preavvisa il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell'inizio, salvi casi di oggettiva impossibilità, indicando l'inizio e la fine del periodo durante il quale intende assentarsi;
2) consegna al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione;
3) prima del congedo invia domanda all'Inps in modalità cartacea tramite modello SR165 posto su: www.inps.it – modulistica.
L'Istituto precisa che coloro che hanno già fruito del congedo precedentemente in assenza di istruzioni, dovranno parimenti presentare domanda per consentire le verifiche di eventuali conguagli già effettuati dai datori di lavoro.


Contribuzione figurativa
Alla lavoratrice dipendente in congedo spetta per il periodo medesimo la contribuzione figurativa, sia esso sia stato fruito in modalità giornaliera o oraria, corrispondente agli elementi ricorrenti e continuativi della retribuzione persa nel periodo, nelle giornate o nelle ore di congedo.

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