Rapporti di lavoro

Cig in agricoltura per impiegati e quadri anche dopo il Jobs act

di Rossella Quintavalle

Con la circolare 17 del 20 aprile 2016 la direzione generale degli ammortizzatori sociali del ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito all'individuazione dei lavoratori destinatari del trattamento Cig nel settore agricolo. I dubbi sono sorti a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo che ha riordinato la materia degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, il 148/2015.

Il settore agricolo ha da sempre goduto di trattamenti diversificati rispetto agli altri settori. In particolare inizialmente, per ciò che concerne i trattamenti salariali di Cig, l'articolo 8 della legge 457/1972 riconosceva agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi, da corrispondersi per la durata massima di novanta giorni nell'anno.

In seguito, nel 1991, la legge 223 all'articolo 14, comma 2, abrogato dall'articolo 46, comma 1 lettera m) del Dlgs 148/2015, aveva già esteso le disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale anche ai lavoratori appartenenti alle categorie degli impiegati e dei quadri.

Il decreto legislativo del 2015 ha, infine, riordinato tutta la normativa in materia di ammortizzatori sociali definendo, all'articolo 1, quali beneficiari tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Risulta quindi più che evidente che, nonostante l'abrogazione dell'articolo 14 della legge del 1991, nel settore agricolo oltre agli operai, unici destinatari inizialmente dei trattamenti di integrazione salariale, si possono annoverare tra i beneficiari anche gli impiegati e i quadri.

In particolare l'articolo 18 del decreto di riordino del 2015 ha fatto salvo, ma solo per quanto compatibili con la nuova disciplina, le previsioni dell'articolo 8 della legge del 1972, risultando tuttavia ovvio che il riferimento ai soli operai in tema di Cig è oramai superato. E' chiaro dunque, conclude il dicastero, che anche nel settore agricolo ci si deve riferire, nell'individuazione dei soggetti beneficiari del trattamento salariale , al principio generale statuito dall'articolo 1 del Dlgs 148/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, ricomprendendo dunque tra i destinatari le categorie degli operai, impiegati e quadri.

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