Rapporti di lavoro

Requisiti entro quest’anno per il trattamento speciale di disoccupazione edile

di Antonio Carlo Scacco

Le condizioni e i requisiti per l'accesso al trattamento speciale di disoccupazione edile previsto dall'articolo 11 della legge 223/1991 devono essere perfezionati entro il 31 dicembre del corrente anno: lo ribadisce il ministero del Lavoro nella circolare n. 16 del 20 aprile 2016.

La legge Fornero di riforma del mercato del lavoro (legge 92/2012), nell'introdurre una indennità di disoccupazione generalizzata (originariamente Aspi, ora Naspi), aveva al contempo proceduto ad uno sfoltimento/razionalizzazione degli istituti analoghi previgenti, ivi incluso il trattamento speciale di disoccupazione per gli edili, sancendone l'abrogazione dal 1° gennaio 2017.

In buona sostanza il citato articolo 11 riconosce un trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori occupati in lavori edili (impianti industriali ovvero opere pubbliche di grandi dimensioni) per un periodo effettivo non inferiore a diciotto mesi, nelle aree nelle quali il Cipi (il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale) accerti la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione, successivamente licenziati a causa di tale stato di crisi.

Una delibera dello stesso Cipi risalente all'ottobre ’93 ha individuato i casi di crisi occupazionale, stabilendo altresì i requisiti relativi al numero dei licenziamenti necessari per l'accesso al trattamento speciale di disoccupazione. Più in particolare, si prevede una soglia minima variabile di lavoratori edili licenziati (da 30 ad 80 unità) a seconda del territorio di riferimento (Mezzogiorno e/o circoscrizioni ad alto tasso di disoccupazione: vedi Dm 14 gennaio 2003).

La delibera specifica, inoltre, che la tutela riguarda anche i lavoratori licenziati nel semestre successivo, impegnati nelle medesime opere, e che il numero complessivo di licenziamenti da considerare fa riferimento ad un arco temporale di sei mesi a far data dal primo licenziamento. A tale ultimo riguardo, la nota ministeriale in commento chiarisce che il requisito dei sei mesi deve in ogni caso essere perfezionato entro il corrente anno.
È altresì necessario che nello stesso termine, precisa il dicastero del Lavoro, sia portata a termine la procedura sindacale e sia presentata l'istanza per l'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione. Una volta adottato, previa verifica dei requisiti, il decreto di accertamento (anche nel corso del prossimo anno), il trattamento di disoccupazione potrà essere corrisposto per durate variabili dai 18 ai 27 mesi, in ragione delle diverse aree di esecuzione lavori.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©