Rapporti di lavoro

Dimissioni del padre nei primi tre anni di vita del bambino con la nuova procedura se manca il congedo

di Antonio Carlo Scacco

La recente riforma della procedura di presentazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, attuata dall'articolo 26 del decreto legislativo 151/2015, esclude (comma 1) la fattispecie di cui all'articolo 55, comma 4, del T.U. maternità e paternità (Decreto legislativo 151/2001).Tale disposizione, da ultimo modificata dalla legge Fornero, stabilisce che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino anche adottato o in affidamento, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali competente per territorio, pena l'inefficacia della risoluzione del rapporto.

La fattispecie ha dato adito a qualche dubbio interpretativo nella parte in cui estende la necessità della convalida delle dimissioni o della risoluzione consensuale al padre lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino. Non era chiaro, in particolare, se anche nella ipotesi prevista dall'articolo 55, comma 4, il padre lavoratore dovesse trovarsi nelle condizioni per fruire del congedo di paternità, come invece espressamente prescritto dal comma 2 del medesimo articolo per l'ipotesi di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui vige il divieto di licenziamento.
Parte della giurisprudenza di merito (ad esempio, sentenza del 1° ottobre 2007 della Corte d’appello di Torino) ha ritenuto errata la tesi secondo cui l'articolo 55 si applica solo al padre lavoratore che si trovi nelle condizioni per fruire del congedo di paternità di cui all'articolo 28 del citato T.U. maternità e paternità , e cioè in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Secondo i giudici del merito il mancato richiamo al periodo di congedo non poteva essere considerato il frutto di una dimenticanza del legislatore, in quanto il formalismo garantista per la validità delle dimissioni doveva essere logicamente previsto per entrambi i genitori, considerando che entrambi avrebbero potuto avvalersi dei congedi parentali di cui all'articolo 32 del medesimo T.U. sino al compimento degli otto anni del minore.
La questione è stata sottoposta all'esame della Corte di cassazione che, con la innovativa sentenza 11 luglio 2012 n. 11676, ha risolto il contrasto interpretativo. I giudici di legittimità, partendo dalla evoluzione della normativa in materia (legge 1204/1971 e legge 53/2000) hanno evidenziato che risulterebbe priva di coordinamento con le norme che hanno previsto il divieto di licenziamento e disciplinato le dimissioni volontarie del lavoratore padre (articolo 54, comma 7 ed articolo 55, commi 1 e 2) la previsione della necessità di convalida delle dimissioni del lavoratore a prescindere dalla fruizione del congedo da parte del predetto, o a prescindere dalla conoscenza, da parte del datore, della nascita del figlio del proprio dipendente. Inoltre la disposizione, se letta nel suo stretto tenore letterale, «senza completarne la portata precettiva attraverso il criterio ermeneutico del significato alla stessa attribuibile in base all'intenzione del legislatore, sarebbe anche in contrasto con il principio della certezza dei rapporti giuridici, precludendo al datore di lavoro di accettare le dimissioni del lavoratore senza cautelativamente disporne la convalida dinanzi al Servizio ispettivo del ministero del Lavoro, non potendo in alcun modo conoscere la situazione familiare del primo».
Pertanto la necessità della convalida delle dimissioni/risoluzione consensuale presso la Dtl nei primi 3 anni di vita del bambino ex articolo 55, comma 4, del T.U. maternità e paternità da parte del padre lavoratore (pena l'inefficacia) è condizionata alla circostanza che quest'ultimo abbia fruito del congedo di paternità. Ne segue che al di fuori di tale ipotesi si applica la esclusiva procedura on-line di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 151/2015.

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