Rapporti di lavoro

Distacco del lavoratore e sorveglianza sanitaria

di Alberto Bosco

L'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dispone che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente o dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il ministero del Lavoro;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la sorveglianza sanitaria comprende le seguenti ipotesi:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa, per esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione, onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalle norme vigenti;
f) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
Va poi ricordato che le visite mediche di cui sopra non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza, nonché negli altri casi vietati dalla normativa vigente. Infine, le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Proprio con riguardo a tale argomento è stato chiesto al Ministero di conoscere - nei casi di distacco del personale dalla società capogruppo verso società controllate, o viceversa – se l'obbligo relativo alla sorveglianza sanitaria (e procedimenti a essa connessi e/o collegati) sia posto in capo alla società distaccante o alla distaccataria.
A tale proposito va ricordato che l'articolo 3 del Dlgs n. 81/2008 dispone che, nell'ipotesi di distacco del lavoratore ex articolo 30 del Dlgs n. 276/2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. L'articolo 30 richiamato, in particolare, stabilisce quanto segue:
1) l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa;
2) in caso di distacco, il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
Venendo all'argomento che qui interessa, il ministero del Lavoro (per il tramite dell'apposita Commissione), nella Risposta a Interpello 12 maggio 2016, n. 8 (prot. n. 9738), ha precisato che, in caso di distacco dei lavoratori, gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, tanto sul datore di lavoro che ha disposto il distacco quanto sul beneficiario della prestazione (distaccatario), con queste particolarità:
a) sul distaccante grava l'obbligo di «informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato».
b) al distaccatario spetta invece l'onere di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inclusa quindi la sorveglianza sanitaria.

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