Rapporti di lavoro

Lavoratori mobili e sicurezza: il Ministero chiarisce solo a metà il regime applicabile

di Mario Gallo

Nell'ambito della già di per sè complessa disciplina sull'orario di lavoro il legislatore, com'è noto, ha previsto per alcuni settori disposizioni particolari che tengono conto delle specificità che caratterizzano l'esecuzione della prestazione lavorativa; è il caso, ad esempio, del lavoro prestato dalla gente di mare la cui disciplina sull'orario di lavoro è contenuta in parte nel Dlgs n.108/2005 ed in parte nel Dlgs n.271/1999 e dei lavoratori mobili, dove si regista una coesistenza, non sempre "pacifica", tra la disciplina generale del Dlgs n.66/2003, e quella speciale del Dlgs n.234/2007.

Proprio in relazione al riposo giornaliero minimo da garantire al personale mobile nell'arco di 24 ore l'Organizzazione Sindacati Autonomi e di base (OR.S.A.) ha presentato alla Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza sul lavoro (articolo 12 Dlgs n.81/2008) due quesiti in cui ha chiesto di sapere se può il datore di lavoro, in deroga alle disposizioni del citato Dlgs n. 66/2003, predisporre servizi per il personale mobile (personale che svolge attività connesse con la sicurezza) che comprendano due distinte prestazioni lavorative intervallate con RFR (riposo fuori residenza) senza la garanzia delle 11 ore di riposo giornaliero minimo previsto a partire dall'inizio della prestazione e con una quantità di lavoro superiore alle 13 ore in un arco temporale di 24 ore, e se può lo stesso datore di lavoro predisporre i servizi in parola senza una specifica valutazione del rischio.

Il primo quesito francamente non appare molto chiaro; il riferimento, infatti, è al personale mobile, ma non viene precisato altro tranne che svolge attività connesse con la sicurezza.

La Commissione, comunque, non ha fornito alcuna risposta in merito ritenendo non di sua competenza tale materia in quanto si «....esprime su quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro e pertanto non ritiene di potersi esprimere in merito a questioni riguardanti l'interpello di cui all'articolo 9 del Dlgs n. 124/2004».

In ordine a tale posizione assunta dalla Commissione sorgono, tuttavia, alcune perplessità in quanto va ricordato che tutta la disciplina sull'orario di lavoro è finalizzata non solo a regolare i profili quantitativi della prestazione ma anche (e soprattutto) a porre dei limiti alla stessa proprio per garantire la salute e la sicurezza del lavoratore.

Rapporto generale tra il Dlgs n.66/2003 e il regime speciale del Dlgs n. 234/2007 sul lavoro mobile.

Al di la di ciò, tuttavia, sia pure in assenza di indicazioni da parte della Commissione è possibile fare alcune considerazioni di carattere generale; la prima è che il Dlgs n. 66/2003, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro, si applica in tutti i settori di attività pubblici e privati, con le eccezioni previste dall'articolo 2, comma 1, tra le quali i «lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE».

Successivamente all'entrata in vigore del Dlgs n. 66/2006, la direttiva 2002/15/CE è stata recepita nell'ordinamento italiano con il Dlgs n. 234/2007, concernente i «profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di trasporto» (articolo 1), e secondo l'articolo 2, comma 1, di tale decreto lo stesso trova applicazione «ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese....... che partecipano ad attività di autotrasporto di persone e merci su strada contemplate dal regolamento (CE) n. 561/06».

Di conseguenza attualmente il Dlgs n.66/2006 definisce il regime generale in materia di lavoro, mentre il Dlgs n.234/2007 e il regolamento (CE) n.561/2006 del 15 marzo 2006 – che fissa una serie articolata di paletti finalizzati al corretto contenimento dei tempi di guida a tutela sia del lavoratore che dei terzi – quello speciale per i lavatori mobili.

Il campo di applicazione del Dlgs n.234/2007.

Occorre considerare che, tuttavia, non tutti i lavoratori mobili rientrano nella disciplina del Dlgs n.234/2007; si consideri, infatti, che in base a quanto dispone il citato il regolamento (CE) n.561/2006, rientrano nel campo applicativo del Dlgs n.234/2007, le attività di trasporto su strada:

a) di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate;
b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine (art. 2).
Lo stesso regolamento (CE) n. 561/2006, stabilisce inoltre all'articolo 3 i casi non regolati da tale disciplina e, dunque, esclusi anche dal campo di applicazione della direttiva n. 2002/15/CE e, con riferimento al diritto interno, del Dlgs n. 234/2007; di conseguenza se l'attività ricade in tale ambito di esclusione trova applicazione la disciplina generale del Dlgs n. 66/2003.
Pertanto il Dlgs n. 234/2007 è applicabile a tutti i lavoratori di aziende che svolgono autotrasporto di persone o merci, purché effettuino spostamenti (escluso, quindi, il personale addetto esclusivamente a mansioni di tipo amministrativo) e, ovviamente, purché le attività rientrino nel campo di applicazione del citato Regolamento (CE) n. 561/2006.
L'elemento rilevante, pertanto, non è tanto l'attività espletata dall'impresa bensì le concrete attività svolte dai lavoratori mobili; in relazione a tali profili giova, inoltre, ricordare anche che già in passato il ministero del Lavoro si è espresso nell'interpello 20 marzo 2009, n. 27, discostandosi da un suo precedente orientamento (cfr. ministero del Lavoro, interpello 9 novembre 2006), in cui ha escluso l'applicabilità contestuale delle due differenti discipline.
In altri termini troverà applicazione l'una o l'altra normativa e la scelta sul regime applicabile deve essere orientata da un criterio di prevalenza rispetto alle attività normalmente svolte dal lavoratore interessato; sul piano operativo, pertanto, sarà il datore di lavoro a dover stabilire se trovano applicazione le disposizioni del Dlgs n. 66/2003, oppure del Dlgs n. 234/2007, verificando se il lavoratore svolga «normalmente e prevalentemente» un`attività compresa nel campo di applicazione dell’una o dell’altra normativa, con la precisazione sempre da parte del Ministero che laddove tale operazione risulti particolarmente complessa si suggerisce di applicare la disciplina di maggior tutela per il lavoratore.

I vincoli del Dlgs n.66/2003 e del Dlgs n. 247/2007.
Di conseguenza, se l'attività del lavoratore mobile rientra nel campo applicativo del Dlgs n. 66/2003, il datore di lavoro dovrà osservare tassativamente il regime limitativo definito dagli articoli 7, 8 e 9; si osservi, in particolare, che secondo quanto prevede l'articolo 7, ferma restando la durata normale dell'orario settimanale (cfr. articolo 3), il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore e il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.
Qualora, invece, l'attività sia attratta da campo di applicazione del Dlgs n. 247/2007, il riferimento è alla disciplina limitativa di tale decreto tenendo altresì presente che l'articolo 8, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 561/2006, stabilisce che nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno due periodi di riposo settimanale regolare, oppure un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore; la riduzione è, tuttavia, compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.
Inoltre, il successivo comma 7 dell'articolo 8 stabilisce che qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore; alla luce di ciò occorre anche ricordare che nella Circolare 29 aprile 2015, prot. n. 37/0007136, il ministero del Lavoro ha fatto rilevare che il testo della norma, nella sua versione letterale, non impedisce di considerare compensata la riduzione del riposo settimanale anche attraverso la «fruizione del riposo equivalente in più frazioni, a condizione che le stesse siano prese entro la fine della terza settimana successiva e che siano attaccate ad un altro periodo di riposo di almeno nove ore».


Orario di lavoro e obbligo della valutazione dei rischi.
Per quanto, invece, riguarda infine il secondo quesito inoltrato da OR.S.A., la Commissione anche in questo caso ha ritenuto di non potersi esprimere completamente «....in quanto lo stesso non è di carattere generale poiché correlato ad una specifica situazione organizzativa» e si è limitata a richiamare l'applicabilità del principio generale per il quale la valutazione dei rischi non può non tener conto degli aspetti connessi all'organizzazione del lavoro.
Sotto tale profilo si consideri, infatti, che poiché la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (articolo 28, comma 1, Dlgs n.81/2008) il datore di lavoro deve prendere in considerazione ancora con maggiore attenzione gli orari dei turni di lavoro, quando si tratta di autotrasporto, in quanto consentono di stabilire l'entità del rischio trasversale di tipo organizzativo e da stress lavoro-correlato ai quali sono esposti i lavoratori addetti alla guida e di supporto e, conseguentemente, adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione.

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