L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Pignoramento successivo alla cessione del quinto

di Braghin Massimo

La domanda

Equitalia notifica al datore di lavoro atto di pignoramento dello stipendio di un dipendente. Il dipendente in precedenza (2 anni prima) ha effettuato la cessione volontaria del quinto dello stipendio. Ai sensi dell'art. 68 del DPR 180/1950 i successivi pignoramenti sono consentiti solo per la differenza tra la metà dello stipendio e la quota già ceduta dal lavoratore, fermi i limiti di cui all’art. 2. Tale norma è da intendersi nel senso che l'ammontare della differenza è l'importo su cui calcolare il quinto da pignorare o questa rappresenta la somma massima pignorabile? Fatto 100 lo stipendio netto, 20 la cessione precedente, la differenza è 30 (50-20), l'importo che il datore dovrà versare all'Equitalia è 6 ( 1/5 di 30) o 20 ?

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 132/2015 sulle procedure di pignoramento dello stipendio, ai sensi dell’art. 545 c.p.c., le somme dovute da privati a titolo di stipendio e/o salario possono essere pignorate: • per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato; • nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni (per la pignorabilità da parte dell’agente della riscossione, vedere più avanti); • nella misura di un quinto per ogni altro credito. Nel caso in cui vi sia un concorso tra crediti diversi, il pignoramento della retribuzione dovrà essere contenuto nei seguenti limiti: • per concorso di crediti tra cui quelli di natura alimentare, il pignoramento non può colpire una quota che eccede la metà dello stipendio (TFR compreso); • per il concorso di crediti diversi da quelli alimentari, il limite di capienza è pari ad 1/5 (TFR compreso). Nel caso in cui i pignoramenti siano disposti dall’Agente di riscossione, ci si deve rifare all’art. 73-ter del DPR 602/1973, in base al quale le somme dovute a titolo di stipendio e/o salario possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari a: • un decimo per importi fino a 2.500 euro; • un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro; • un quinto per gli importi di ammontare superiore a € 5.000.

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