Rapporti di lavoro

La solidarietà difensiva in deroga giunge al capolinea

di Mauro Marrucci

Ultimi giorni per la stipula del contratto di solidarietà di tipo difensivo per le imprese non soggette alla CIGS.
A disporlo è l'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) il quale prevede, a decorrere dal 1° luglio 2016, l'abrogazione dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e, con esso, anche del contratto di solidarietà c.d. in deroga regolamentato dai relativi commi 5, 7 e 8.
Si tratta della solidarietà difensiva di tipo “B” introdotta nell'ordinamento per consentire anche alle imprese non destinatarie della cassa integrazione guadagni straordinaria di poter gestire situazioni di esubero del personale evitando così il licenziamento collettivo e, sulla base delle integrazioni apportate alla disposizione originaria dall'art. 19, comma 14, del D.L. n. 185/2008, anche di quello plurimo individuale.
Con l'intervento dell'ammortizzatore, viene corrisposto (ormai in via residuale) per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo non dovuto ai lavoratori a seguito della riduzione di orario, in rate trimestrali, ripartito in parti uguali tra l'impresa beneficiaria e i dipendenti interessati. Per questi ultimi, ferma rimanendo l'intera retribuzione di riferimento ai fini pensionistici, il contributo non ha natura di retribuzione per quanto concerne gli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali.
La disposizione che espunge dall'ordinamento l'ammortizzatore deve essere tuttavia letta in combinato disposto con l'art. 1, comma 305, della legge n. 208/2015 il quale, per scandire le modalità temporali dell'abrogazione dell'istituto, ha previsto che le norme versate a governarlo “trovano applicazione per l'intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016 […]”.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto sull'argomento con la circolare 12 febbraio 2016, n. 8, osservando che dalla lettura sistematica delle norme richiamate - così come lo stesso Dicastero aveva già spiegato con la nota 11 gennaio 2016, prot. n. 524 – si ricava, da una parte, che il termine ultimo per la stipula dei contratti di solidarietà è fissato nel 30 giugno 2016 mentre, dall'altra, che:
-quelli stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 saranno applicati per la durata prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti;
-quelli stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva.
Per questa tipologia di contratti, pertanto, il contributo non potrà essere riconosciuto oltre il 31 dicembre 2016, nel limite della provvista finanziaria assicurata dalla Legge sul Bilancio.
Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 524/2016, ha previsto che le risorse finanziarie siano impegnate secondo l'ordine cronologico di stanziamento, procedendosi quindi all'esaurimento dei residui degli anni precedenti - compresi i 140 milioni di euro autorizzati con l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 65/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109/2015 e, successivamente, all'impiego dei 60 milioni di euro previsti dalla legge di stabilità 2016.
Non resta da osservare che il naturale erede dell'istituto è, di fatto, l'assegno di solidarietà di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 148/2015.

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