Rapporti di lavoro

In Gazzetta Ufficiale i criteri per la concessione della Cigo

di Mauro Marrucci

Diramati i criteri per l'esame delle domande di concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria a cui dovrà conformarsi l'Inps. A veicolarli è il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442 - pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.137 del 14 giugno 2016 - in attuazione dell'articolo 16, comma 2, del Dlgs n. 148/2015.
Com’è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, deputata a decidere sulle istanze di Cigo è la sede dell'Istituto territorialmente competente.
La valutazione sarà effettuata per le sospensioni o le riduzioni di orario per le macro causali connesse a:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'integrazione, gli eventi devono avere i requisiti della “transitorietà”, della “temporaneità” e della “non imputabilità” all'imprenditore medesimo.
L'articolo 1 del decreto spiega che la transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando sia prevedibile, al momento della presentazione della domanda, la ripresa della normale attività lavorativa per il soggetto datoriale mentre la non imputabilità della situazione aziendale all'impresa o ai lavoratori deve essere intesa nel senso della involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti.

Importante la novità che obbliga l'impresa a documentare, in una relazione tecnica dettagliata - resa sotto forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex articolo 47 del Dpr n. 445/2000 - le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per ciascuna delle (sotto)causali analiticamente previste agli articoli da 3 a 9:
- mancanza di lavoro o di commesse;
- crisi di mercato;
- fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa;
- perizia di variante e suppletiva al progetto;
- mancanza di materie prime o componenti;
- eventi meteo;
- sciopero di un reparto o di altra impresa;
- cause di forza maggiore e altri eventi di carattere esterno (incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica - impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità - sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori);
- guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria.

Secondo la previsione dell'articolo 10, comma 1, la cassa integrazione guadagni «può essere concessa nelle unità produttive in cui è in corso una riduzione dell'orario di lavoro a seguito di stipula di contratto di solidarietà purché si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superiore a tre mesi, fatta salva l'ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili».

Viene così a modificarsi il quadro interpretativo fornito in precedenza dall'Inps, che si era espresso favorevolmente, ammettendo la contemporanea sussistenza della Cigo unitamente a quella Cigs per solidarietà difensiva quando le motivazioni poste a fondamento della prima - imputabili a cause transitorie - non coincidessero con quelle che avevano determinato il ricorso alla solidarietà stessa.
Per un altro aspetto l'articolo 10, comma 2, del Decreto, prevede che quando una unità produttiva è contestualmente interessata da trattamenti di Cigo e di Cigs, ai fini del computo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, del Dlgs n. 148/2015, le giornate in cui vi è coesistenza tra Cigo e Cigs per contratto di solidarietà sono computate per intero, rilevando quali giornate di Cigo.

L'Inps dovrà comunque motivare adeguatamente sia il provvedimento di concessione, sia quello di reiezione della domanda e potrà effettuare specifici supplementi d'istruttoria richiedendo alle imprese istanti di fornire, nel termine di quindici giorni dalla ricezione del sollecito, gli elementi necessari. A tale scopo potranno anche essere sentite le organizzazioni sindacali che hanno partecipato alla consultazione negoziale.

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