L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Lavoratore distaccato in Spagna

di Andrea Costa

La domanda

Una lavoratrice di cittadinanza polacca, ma con residenza in italia, assunta da un azienda in Italia, viene inviata in Spagna con contratto di Distacco presso un azienda spagnola per un periodo superiore a 183 giorni. tutti gli adempimenti rimangono a cura dell'azienda distaccante in Italia, compreso l'erogazione dello stipendio, il Reddito percepito dalla lavoratrice si deve intendere prodotto all'estero? Essendo il periodo superiore a 183 giorni nell'anno è soggetta alla tassazione sia in Italia che in Spagna? attendo riscontro saluti

Nel nostro ordinamento la sovranità in ambito tributario non è individuata sulla base della cittadinanza, ma su quello della territorialità e della residenza. Per il principio della territorialità (il c.d. principio della fonte) vengono assoggettati ad imposizione i redditi prodotti nel territorio nazionale, rilevando il luogo di produzione del reddito. Per il principio della residenza fiscale i contribuenti residenti sono assoggettati ad imposizione sul reddito ovunque prodotto (è il c.d. Worldwide taxation principle), mentre quelli non residenti sono soggetti ad imposizione esclusivamente sui redditi prodotti nel territorio dello Stato. Infine, per eliminare (affievolire) i fenomeni di doppia imposizione, ovvero il contemporaneo esercizio della potestà impositiva da parte di due Stati sul medesimo reddito, vengono inoltre previste specifiche disposizioni, domestiche e/o convenzionali. Nel cercare di dare una risposta compiuta al quesito si osserva come il requisito della residenza fiscale risulti fondamentale per verificare se (e a partire da quale momento) il datore di lavoro può iniziare a sospendere le ritenute in Italia. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2, co. 2, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (TUIR), si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Pertanto occorre sapere: - se il centro degli interessi vitali (eventuali figli o coniuge) restano in Italia nel corso dell’assegnazione in Spagna; - se la partenza avviene prima o dopo metà anno. Se l’assegnazione avviene nel corso della prima metà dell’anno e il lavoratore risulta non residente fiscale in Italia, il fisco italiano può richiedere solo le imposte relative al periodo di permanenza in Italia. Prima di poter procedere alla sospensione delle ritenute, occorre che il sostituto d’imposta si faccia rilasciare apposita dichiarazione del lavoratore nella quale dichiari l’insussistenza della residenza o del domicilio in Italia. In Spagna verrà tassata sui redditi ovunque prodotti in quanto residente fiscale e potrà beneficiare di un credito d’imposta – secondo le regole ivi vigenti – per le imposte pagate in Italia. Diversamente, se nel corso dell’anno la lavoratrice risulta residente fiscale in Italia vale il discorso inverso e si potranno applicare le retribuzioni convenzionali per la determinazione delle imposte dovute in Italia al verificarsi delle ipotesi richiamate dall’ art. 51, co. 8-bis, del TUIR. Nello specifico, affinché possano adottarsi le retribuzioni convenzionali è necessario che il rapporto di lavoro sia di tipo subordinato, il lavoratore abbia la residenza fiscale in Italia (ex art. 2 del T.U.I.R.), la prestazione lavorativa venga eseguita all’estero con esclusività e continuità, il soggiorno all’estero sia superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi. Oltre a tali requisiti, l’Amministrazione finanziaria ha condizionato l’applicabilità del regime convenzionale ai fini fiscali al rispetto di due ulteriori adempimenti (Min. Fin., Circ. 16.11.2000, n. 207; Min. Fin., Ris. 17.7.1980, n. 8): stipula di uno specifico contratto che preveda l’esecuzione della prestazione in via esclusiva all'estero, collocazione del dipendente in uno speciale ruolo estero.

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