L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Solidarietà, dies a quo del termine biennale

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

In tema di solidarietà negli appalti, l'art. 29, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003 prevede il termine di due anni dalla cessazione dell'appalto. Come deve essere correttamente calcolato tale termine? In particolare, esso decorre dalla fine dei lavori (cioè dalla ultimazione dell'opera e dalla chiusura del cantiere) oppure dalla cessazione del rapporto contrattuale tra committente e appaltatore? Il problema si pone nell'ipotesi - peraltro abbastanza ricorrente nella prassi - in cui è previsto un pagamento rateale dell'importo dell'appalto, per cui il rapporto contrattuale rimane in vita anche dopo molto tempo dalla ultimazione dei lavori, fino a quando il committente non ha completato il pagamento di tutte le rate del prezzo. A.C. - Napoli

Il Ministero del lavoro, con nota 7140/2012, si è espresso sulla questione precisando che il limite dei due anni contenuto nella norma citata dal gentile lettore (art. 29, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003) fa riferimento al relativo rapporto contrattuale: nel caso di subappalto, ad esempio, i due anni decorrono dalla cessazione dei lavori del subappaltatore (in forza del relativo contratto di subappalto). La ragione di tale interpretazione è evidente ove si pensi che, in caso contrario, negli appalti che durano molti anni con molti subappaltatori, l'appaltatore principale resterebbe legato con tutte le imprese subappaltatrici per l’intero periodo di durata dell’appalto. Il termine dei due anni è decadenziale ( ad es. Trib. Milano n. 4647 del 7 ottobre 2011).

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