L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Distacco lavoratori all'Estero

di Andrea Costa

La domanda

Una ditta individuale con sede in Italia ha l'esigenza di prolungare la durata del distacco dei dipendenti presso un Paese Comunitario (Belgio) oltre i 24 mesi, ma sia INPS Provinciale sia Regionale non sembrano propense a prorogare i relativi modelli A1, richiamando l'art.10 Circolare Inps n.83/2010 secondo cui sarebbe comunque necessaria autorizzazione da parte del Belgio (che interpellato probabilmente non fornirà). Per i suddetti lavoratori è possibile richiedere un distacco ex novo, facendo passare un certo periodo di tempo (se si quanto?), o assumendoli presso altra azienda (infatti non è chiaro se i soggetti, che hanno già usufruito dei 24 mesi, possono essere distaccati all'Estero nel proseguo della loro carriera lavorativa)?

Nel caso del distacco intracomunitario, la disciplina di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in vigore prevede che il dipendente in possesso del formulario A1 debba versare i contributi nel Paese di assunzione per un periodo massimo di 24 mesi. Nel caso di assunzione in Italia e di distacco in Belgio, il rilascio dell’A1 spetta all’INPS. Una volta terminato un periodo di distacco non può esserne autorizzato uno nuovo per lo stesso lavoratore, le stesse imprese e lo stesso Stato membro, finché non siano trascorsi almeno due mesi dalla conclusione del precedente (cfr. Decisione A2 della commissione amministrativa; Circ. INPS n. 83/2010), ma sono ammesse deroghe a tale principio (cfr. Decisione A2 della commissione amministrativa). Non è più prevista una “proroga” del distacco alla conclusione dei 24 mesi. L’art. 16 del regolamento n. 883/2004 dispone però che le autorità competenti dei due Stati (Italia e Belgio) possano definire di comune accordo, nell’interesse di una persona (ad es. per non frazionare eccessivamente la carriera lavorativa) o categoria di persone, ulteriori eccezioni al principio della lex loci laboris, evitando così per un ulteriore periodo il versamento dei contributi nel Paese in cui si presta l’attività lavorativa. Per prassi il periodo massimo di eccezione al principio della territorialità dell’obbligo contributivo è di 5 anni, nei quali occorre ricomprendere i 24 mesi per i quali è stato rilasciato il modello A1. La richiesta deve essere indirizzata alla Direzione regionale dell’INPS competente in base allo Stato membro (Lazio, Roma, nel caso del Belgio). Sul punto la guida pratica “La legislazione applicabile ai lavoratori nell’Unione Europea (UE), nello Spazio Economico Europeo (SEE) e in Svizzera”, offre indicazioni ulteriori. In particolare, “se è già previsto che la durata del distacco di un lavoratore supererà i 24 mesi, lo Stato d'invio e lo Stato (o gli Stati) di occupazione devono stipulare un accordo ai sensi dell'articolo 16 per stabilire se il lavoratore rimarrà soggetto alla legislazione applicabile nello Stato d'invio. Gli accordi ai sensi dell'articolo 16 possono altresì essere utilizzati per consentire un distacco retroattivo ove ciò sia nell'interesse del lavoratore interessato, ad esempio qualora sia stata applicata la legislazione dello Stato membro sbagliato. La retroattività deve tuttavia essere utilizzata esclusivamente in casi del tutto eccezionali. Qualora sia possibile prevedere (o diventi chiaro dopo l'inizio del periodo di distacco) che lo svolgimento dell'attività richiederà più di 24 mesi, il datore di lavoro o la persona interessata dovrà presentare tempestivamente una richiesta all'autorità competente dello Stato membro alla cui legislazione l'interessato desidera essere soggetto. Se possibile, tale richiesta deve essere inoltrata in anticipo. Qualora la richiesta di estensione del periodo di distacco oltre i 24 mesi non venga presentata o se, dopo averla inoltrato, gli Stati interessati non raggiungono un accordo ai sensi dell'articolo 16 del regolamento per l'estensione dell'applicazione della legislazione dello Stato d'invio, dal termine del periodo di distacco diventerà applicabile la legislazione dello Stato membro in cui la persona realmente lavora”. È comunque possibile procedere all’assunzione locale (in Belgio) del lavoratore e sospendere il rapporto lavorativo in Italia accordando un periodo di aspettativa non retribuita. I contributi versati in Belgio non verranno persi, ma, nel rispetto della legislazione applicabile, potranno essere oggetto di totalizzazione.

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