Rapporti di lavoro

Congedo per le donne vittime di violenza di genere

di Alberto Bosco

In base a quanto previsto dall'articolo 24 del D.Lgs. n. 80/2015, la lavoratrice dipendente di un datore di lavoro, pubblico o privato, e quella titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa possono fruire di uno specifico congedo, appositamente previsto per le donne che siano considerate vittime di violenza di genere. A tale riguardo l'Inps con circ. n. 65 del 2016, ha recentemente dettato le proprie indicazioni operative.
E dunque, salve eventuali clausole contrattuali più favorevoli ed escluso il lavoro domestico, la lavoratrice dipendente inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, certificati dai servizi sociali del comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha diritto di astenersi dal lavoro - percependo un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione - per motivi connessi al percorso di protezione, per un periodo massimo di 3 mesi (nei rapporti a termine o in caso di licenziamento il congedo non è fruibile dopo la fine del rapporto di lavoro).

Come è stato precisato dall'Inps:
a) 1 mese di congedo equivale a 30 giorni di astensione effettiva;
b) il congedo in questione non è fruibile né indennizzabile nei giorni in cui non vi è obbligo di prestare attività (es. giorni festivi non lavorativi, periodi di aspettativa o di sospensione dell'attività, pause contrattuali nel part time verticale o misto);
c) infine, se la lavoratrice ha un'attività su 5 giorni lavorativi e indica il congedo per 2 settimane continuative dal lunedì della 1a settimana al venerdì della 2a, il sabato e la domenica inclusi tra le 2 settimane non vanno conteggiati né indennizzati.

Durante il congedo, la lavoratrice dipendente (non la co.co.co.) ha diritto a una indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative, e il periodo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore con le modalità previste per i trattamenti economici di maternità. I datori privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dai contributi previdenziali dovuti all'ente competente. Infine, tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del TFR.
Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di 3 anni, secondo quanto previsto da accordi e contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, la dipendente può scegliere tra fruizione giornaliera e oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile che precede quello in cui inizia il congedo.

Esempio Se l'orario medio giornaliero del mese precedente è pari a 8 ore, l'assenza oraria nella giornata di lavoro deve essere pari a 4 ore, a prescindere dall'articolazione settimanale dell'orario di lavoro.

La lavoratrice dipendente ha anche diritto, se ne fa richiesta, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, verticale od orizzontale, ove disponibile in organico. Il rapporto a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno. Si tratta di una previsione simile a quella vigente per i lavoratori affetti da patologie oncologiche o da altre gravi patologie croniche ingravescenti ma, in questo caso, il diritto opera a condizione che siano disponibili in organico posti a part time, il che potrebbe creare qualche problema in caso di rifiuto del datore di lavoro.

Ai fini dell'esercizio del diritto all'astensione dal lavoro (per le dipendenti) o alla sospensione del rapporto contrattuale (per le collaboratrici coordinate e continuative), la lavoratrice, salvi i casi di oggettiva impossibilità, deve informare il datore di lavoro o il committente con un termine di preavviso non inferiore a 7 giorni, indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo, e deve esibire la certificazione rilasciata dai servizi sociali del Comune di residenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio. In aggiunta a quanto appena sopra, l'Inps ha precisato che è anche necessario presentare domanda alla Struttura territoriale Inps, di regola prima dell'inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio dell'astensione (le lavoratrici che hanno già fruito di periodi di congedo dall'entrata in vigore della riforma, ossia dal 25 giugno 2015, devono presentare domanda anche per tali periodi, onde consentire la verifica dei conguagli eventualmente già effettuati).

La domanda, in attesa dell'approntamento della procedura telematica, va presentata in modalità cartacea utilizzando il modello (codice SR165) rinvenibile sul sito www.inps.it.
Infine va evidenziato che la tutela è assai più ristretta per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che sono state inserite nei percorsi di protezione dei quali ci stiamo occupando, i quali devono essere comunque certificati dai servizi sociali del Comune, dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio. Esse infatti, hanno diritto solo alla sospensione del rapporto (ma senza percepire alcuna indennità, salvo diverso accordo individuale o collettivo) per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il periodo corrispondente all'astensione che non può avere durata superiore a 3 mesi.

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