Rapporti di lavoro

Modello 770: trasmissione entro il 15 settembre

Per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 luglio 2016 (pubblicato in G.U. n. 176 del 29 luglio 2016) la scadenza per la trasmissione telematica del modello 770/2016 semplificato è stata spostata dal 31 luglio al 15 settembre 2016.
L'art. 4, co. 1 del DPR n. 322/1998 e successive modificazioni, prevede l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (mod. 770) da parte di coloro che sono obbligati ad operare ritenute alla fonte, ai sensi delle disposizioni del Titolo III del D.P.R. n. 600/1973, sui compensi corrisposti sotto qualsiasi forma, nonché degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative. Il successivo co. 3 bis del medesimo art. 4 dispone, inoltre, che i sostituti d'imposta che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25 bis, 25 ter e 29 del citato decreto tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma 6 ter del presente articolo, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art. 3, commi 2 bis e 3, la dichiarazione del sostituto d'imposta modello 770relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno, termine quest'ultimo spostato al 15 settembre per l'anno 2016.
Da quest'anno il modello 770 semplificato è composto solo dai quadri di versamento (ST, SV), di compensazione e/o definizione dei crediti (SX) e dal quadro sui pignoramenti (SY) da compilare solo in alcuni casi.
Con quest'ultimo adempimento dunque il sostituto d'imposta conclude i propri obblighi: iniziati con l'applicazione delle ritenute fiscali, con il versamento delle stesse, con la certificazione dei redditi e delle ritenute (CU) e in fine con l'inoltro telematico del modello 770.
La Fondazione Studi Consiglio Nazionale dell'Ordine Consulenti del lavoro con Parere 5 agosto 2016, n.8, affronta una problematica particolare: la possibilità di spacchettare il modello 770/Semplificato.
A riguardo la Fondazione afferma che i dati di dettaglio delle singole CU devono essere trasmesse autonomamente entro la data del 7 marzo 2016. Analogamente a quanto chiarito lo scorso anno (Circolare AE n. 6/E/15), l'Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2016, ha precisato che l'invio delle CU2016, non contenenti dati utili per l'elaborazione della dichiarazione precompilata (mod. 730/2016), sarebbe potuta avvenire anche successivamente al 7 marzo 2016, senza l'applicazione delle sanzioni, purché entro il termine di presentazione del modello 770/2016 (15 settembre 2016).
A parere della Fondazione Studi, se la dichiarazione dei sostituti di imposta ha una funzione meramente riepilogativa, in quanto alla presentazione della stessa non sono connessi obblighi di versamento delle imposte, pare possibile procedere alla presentazione separata del modello 770 semplificato salvo non siano state effettuate compensazioni ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 445 del 1997, tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendenti e quelli di lavoro autonomo, nonché tra tali versamenti e quelli relativi al modello 770/2016 Ordinario.

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