Rapporti di lavoro

Formazione: al via la mini riforma dell’accordo stato - regioni

di Mario Gallo

Dopo una lunghissima attesa e un iter alquanto tormentato è giunto finalmente ai nastri di partenza l'Accordo Stato - Regioni 7 luglio 2016, n. 128/CSR (in Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2016, n. 193) che ridisegna la disciplina regolamentare sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro delle diverse figure della prevenzione; come ormai di pessima abitudine di questi ultimi tempi, però, anche questo nuovo provvedimento reca un titolo fuorviante in quanto non corrisponde esattamente al suo effettivo contenuto.
Si consideri, infatti, che nel titolo è riportato “Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”; ciò lascerebbe intendere che si tratti di un Accordo che interessa la sola formazione di RSPP e ASPP, ma in realtà non è così in quanto scorrendo il testo del provvedimento si rilevano numerose disposizioni che riguardano anche la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti, degli addetti alle emergenze – antincendio e primo soccorso – nonché dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione ai sensi dell'articolo 34 del Dlgs n. 81/2008 e i coordinatori nei cantieri temporanei e mobili.

Formazione degli RSPP e dei ASPP: nuove regole per i corsi e l'aggiornamento.
Concentrando l'attenzione su alcuni dei punti più significativi di questo nuovo Accordo, in vigore dal 3 settembre 2016, occorre subito rilevare che nell'allegato A sono stati rivisitati i contenuti minimi dei percorsi formativi per gli RSPP e gli ASPP, ossia del Responsabile e degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (articoli 31 e ss. del Dlgs n. 81/2008), con la conseguente abrogazione dei precedenti Accordi Stato - Regioni del 26 gennaio 2006 e dell'8 ottobre 2006.
Per non stravolgere il percorso formativo già collaudato ormai da circa un decennio nell'Accordo del 7 luglio 2016 è stato previsto il mantenimento dei tre moduli canonici, ossia A (normativo), B (tecnico prevenzionale) e C (capacità gestionali), con l'estensione ai docenti di tali corsi dell'obbligo del possesso dei requisiti prescritti dal Decreto interministeriale 6 marzo 2013.
L'elemento innovativo è che, a differenza di quanto previsto dall'Accordo 26 gennaio 2006, l'articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del modulo “B” ora è strutturata prevedendo un percorso comune a tutti i settori produttivi della durata minima di 48 ore, con il vincolo però di dover frequentare dei sub moduli di specializzazione per operare in settori particolari.
Si tratta dei sub moduli SP1 Agricoltura - Pesca (12 ore), SP2 Cave - Costruzioni (16 ore), SP3 Sanità residenziale (12 ore) e SP4 Chimico - Petrolchimico (16 ore).
Resta fermo, poi, l'obbligo dell'aggiornamento della formazione ma le ore minime complessive previste nell'arco temporale di un quinquennio sono ora di 20 ore per gli ASPP e di 40 per gli RSPP (precedentemente la soglia era di 60 ore), indipendentemente dal settore in cui gli stessi operino o intendano operare; si osservi che nell'Accordo, inoltre, è indicata come via preferenziale che tali ore siano spalmate nei cinque anni, evitando pertanto la classica corsa dell'ultimo momento alla ricerca dei crediti.

Lavoratori, preposti e dirigenti: più spazio all'e-learning ma con nuove incognite.
Per quanto, invece, riguarda la formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, l'elemento che spicca maggiormente è l'orientamento assunto dalla Conferenza Stato - Regioni circa la possibilità di ricorrere alla tanto discussa e-learning; il nuovo Accordo del 7 luglio 2016, infatti, se da un lato ha mantenuto in piedi il modello formativo tracciato con l'Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011, dall'altro ha sostituito integralmente proprio l'allegato I relativo ai requisiti obbligatori per erogare la formazione in modalità in e-learning, definendo un regime che appare ben più severo rispetto a quello previgente in quanto sono stati introdotti vincoli più stringenti e non sempre chiari sul piano interpetrativo.
Al tempo stesso, però, è stata introdotta una nuova disposizione - la quale certamente alimenterà molte polemiche tra i fautori dell'e-learning e coloro che, invece, sono contrari - che consente il ricorso a tale modalità non solo come accadeva precedentemente per la sola formazione generale (almeno 4 ore) ma anche per quella specifica per le aziende inserite nel rischio basso (almeno 4 ore), così come riportato nella tabella di cui all'allegato II del già citato Accordo del 21 dicembre 2011, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II e a condizione che i discenti abbiano la possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata.
Tale “agevolazione” è prevista anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, cosi come indicato al primo periodo del par. 4 “Condizioni particolari” dell'Accordo del 21 dicembre 2011.

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