Rapporti di lavoro

Terremoto: le disposizioni per i volontari

di Alberto Bosco

I tragici eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia hanno visto l'attiva e instancabile opera di comuni cittadini, vigili del fuoco e appartenenti alle forze armate e di polizia, ma anche di donne e uomini appartenenti alla protezione civile e al soccorso alpino: proprio con riguardo a tali figure vigono norme specifiche per quanto riguarda l'assenza dal lavoro.

Volontari della protezione civile – L'art. 9 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, dispone che il datore deve consentire al dipendente volontario della protezione civile di partecipare, per i periodi di impiego effettivo, agli interventi di soccorso e assistenza per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi (fino a 90 giorni nell'anno). Se è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, per tutta la sua durata e per i casi di effettiva necessità, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso e assistenza possono essere elevati fino a 60 giorni continuativi (e fino a 180 giorni nell'anno). In relazione ai periodi di assenza, nei limiti di cui sopra, il datore deve mantenere il posto di lavoro (nonché la copertura assicurativa), e corrispondere il normale trattamento economico e previdenziale.
Il datore che ne faccia richiesta ha diritto al rimborso delle somme versate al lavoratore impegnato come volontario (come precisato dall'Inps con le circolari 29 novembre 1994, n. 314; e 13 maggio 1999, n. 107, invece, i contributi versati dal datore durante l'assenza del lavoratore non sono rimborsabili), presentando entro 2 anni istanza all'autorità di protezione civile territorialmente competente. La richiesta deve indicare analiticamente:
a) la qualifica professionale del dipendente;
b) la retribuzione oraria o giornaliera spettante;
c) le giornate di assenza dal lavoro;
d) l'evento cui si riferisce il rimborso;
e) le modalità di accreditamento del medesimo.
Nulla di particolare, invece, per quanto riguarda gli aspetti fiscali: il dipendente-volontario riceve la normale retribuzione, che viene assoggettata alle ritenute ordinarie fiscali.

Volontari del soccorso alpino – I volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS), in base alla legge 18 febbraio 1992, n. 162, e al decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 379, hanno diritto ad assentarsi durante le esercitazioni e i soccorsi (e, in determinati casi, anche dopo). Costituisce operazione di soccorso alpino e speleologico ogni intervento alpinistico o speleologico che sia volto al soccorso degli infortunati o di chi versi in stato di pericolo, nonché al recupero dei caduti. Tralasciando quanto previsto in relazione all'attività di addestramento, la norma (art. 1, co. 1, legge 18 febbraio 1992, n. 162) distingue tra le operazioni di soccorso che si concludano in giornata, quelle che, pur concludendosi in giornata, durino più di 8 ore e, infine, quelle che si protraggano oltre le ore 24,00 del giorno in cui sono iniziate: la situazione è riassunta di seguito:

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Durata dell'operazione di soccorso ---> Misura dell'astensione dal lavoro
Che si conclude in giornata ---> Diritto a 1 giorno di astensione dal lavoro
Che, pur concludendosi in giornata, dura più di 8 ore ---> Diritto di astenersi dal lavoro nel giorno in cui è cominciato l'intervento e in quello successivo
Che si protrae oltre le ore 24,00 del giorno in cui è iniziata ---> Diritto di astenersi dal lavoro nel giorno in cui è cominciato l'intervento e in quello successivo
* Nel computo del periodo di effettivo impiego dei volontari deve essere compreso il tempo necessario per la ripresa dell'attività lavorativa (art. 1, co. 4, D.M. 24 marzo 1994, n. 379).

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Il lavoratore deve informare il datore non appena gli è possibile, compatibilmente con le fondamentali esigenze del soccorso e consegnargli – al termine dell'intervento, non appena ne entra in possesso – la dichiarazione del sindaco (o di un suo delegato) dalla quale risulti l'impiego come volontario nelle operazioni di soccorso.
Ai volontari-lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro per le attività di soccorso: la retribuzione è corrisposta direttamente dal datore, il quale può chiederne il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto. La retribuzione è quella composta da tutti gli elementi rientranti nel concetto di paga globale di fatto giornaliera, che vengono corrisposti normalmente e in forma continuativa; la contribuzione previdenziale è, pertanto, quella normale (Inps, circolare 10 maggio 1995, n. 126), così come il regime fiscale.
Il datore che intenda chiedere il rimborso di quanto erogato al lavoratore deve presentare apposita domanda all'Istituto di previdenza (a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello dell'operazione). Sono rimborsabili le sole giornate e ore di effettiva astensione dal lavoro: vanno quindi escluse le ore di lavoro prestate nella giornata prima dell'astensione o comunque effettuate dopo l'operazione di soccorso, nonché le giornate, di riposo settimanale, festivo, di ferie, del sabato in caso di "settimana corta", eccetera.
Si ricorda che, come precisato dall'Inps, tale Istituto è competente al rimborso per i soli lavoratori dipendenti iscritti presso le proprie gestioni; tale domanda, da presentarsi on line secondo le precisazioni della circolare Inps 16 gennaio 2012, n. 4, deve contenere:
a) le generalità del lavoratore;
b) l'importo della retribuzione corrisposta;
c) l'attestazione del sindaco, o dei sindaci dei Comuni territorialmente competenti, o di loro delegati, comprovante l'avvenuto impiego nelle predette attività e i relativi tempi di durata;
d) una dichiarazione del datore di lavoro indicante la corrispondente astensione dal lavoro;
e) la dichiarazione del lavoratore attestante l'appartenenza al CNSAS.
Infine, va evidenziato che, anche a favore dei lavoratori autonomi che rivestano la qualifica di volontario, è prevista l'erogazione di un'indennità, volta a compensare il mancato reddito, la cui misura è stabilita ogni anno con D.M. lavoro: dato che, per il 2016, la retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria è pari a euro 2.127,39, su questa base va calcolata l'indennità spettante per il mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro; tale importo deve essere diviso per 22 o per 26, a seconda che la specifica attività di lavoro autonomo sia svolta rispettivamente in 5 o 6 giorni per settimana (Ministero del lavoro, decreto 9 marzo 2016).

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