Rapporti di lavoro

La provincia di Trento regola l’apprendistato (compresa l’alta formazione) 

di Fabio Antonilli

Anche nella Provincia autonoma di Trento è stato siglato l'accordo interconfederale per la disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (cd. «apprendistato di primo tipo») nonché dell'apprendistato di alta formazione e ricerca professionale (cd. «apprendistato di terzo tipo»), dando così attuazione a quanto previsto dagli articoli 43 e 45 del D.Lgs. 81/2015.

L'accordo del 19 agosto 2016 è stato sottoscritto dall'Associazione Albergatori e Imprese Turistiche, Associazione Artigiani e Piccole Imprese, Coldiretti del Trentino, Confesercenti del Trentino, Confcommercio Imprese per l'Italia - Trentino, Confindustria Trento, Federazione trentina della Cooperazione e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Cgil, Cisl, Uil provinciali, si applica dunque alle imprese artigiani, industriali, del commercio e della cooperazione.

Segue una illustrazione della disciplina della prima tipologia di apprendistato.
Il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale può essere stipulato con i giovani studenti di età compresa tra i 15 ed i 25 anni.

Durante il periodo di apprendistato al giovane viene attribuito un livello di inquadramento contrattuale coerente con il percorso formativo prescelto nell'ambito di quelli previsti a livello provinciale, inoltre deve essere evidenziato quale sarà il livello di inquadramento finale.

Di conseguenza la retribuzione è fissata in misura percentuale rispetto al livello di inquadramento finale sulla base delle seguente progressione: primo anno 50%, secondo anno 60%, terzo anno 70%, quarto anno 75%.

La particolarità dell'accordo trentino sta nel fatto che tale progressione percentuale può subire una variazione, a vantaggio dell'apprendista, a partire dal secondo anno, qualora egli riceva una media voti uguale o superiore a “8”, progressione che è così determinata: secondo anno 70%, terzo anno 80%, quarto anno 85%.

L'accordo ha confermato la previsione di cui all'art. 43, c. 7, del d.lgs. 81/2015, secondo cui durante le ore di formazione esterna, quelle che si svolgono presso l'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Allo stesso modo ha confermato che durante le ore di formazione interna all'impresa l'apprendista ha diritto ad una retribuzione minima oraria pari al 10% di quella dovuta.

E' stata anche condivisa la possibilità di articolare lo svolgimento di tale apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti stagionali a tempo determinato, le parti hanno infatti confermato il Protocollo del 25 maggio 2015 che regolamentava tale ipotesi ai sensi della precedente normativa. Esso prevede che la quantificazione del periodo del contratto è dato dalla durata del rapporto di lavoro stagionale, comprensiva della formazione interna più la durata della formazione esterna (di cui al DM 12 ottobre 2015), che è possibile realizzare posteriormente o antecedentemente alla conclusione o all'avvio del rapporto di lavoro stagionale.

In questi casi le ore di formazione esterna e la formazione interna da rendere da parte dell'apprendista e del datore di lavoro, ciascuno per i propri obblighi, sono riproporzionate a 11 mesi e moltiplicata per il numero di mesi lavorati.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©