Rapporti di lavoro

La pensione decorre dal giorno indicato sulle dimissioni online

di Luca Vichi

Ai fini della determinazione della decorrenza dei trattamenti pensionistici, la data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente coincide con la data dell'ultimo giorno di lavoro, ovvero, con il giorno precedente a quello indicato nella sezione del modulo “data di decorrenza delle dimissioni /risoluzione consensuale”.

È quanto precisa l'Inps nel messaggio 3755 del 20 settembre 2016 in risposta ad alcune richieste di chiarimenti pervenute da patronati e sedi territoriali.

La nuova modalità di convalida di dimissioni e risoluzioni consensuali
In base all'articolo 26 del Dlgs 151/2015, a decorrere dal 12 marzo 2016, le dimissioni volontarie o le risoluzioni consensuali devono essere presentate esclusivamente in via telematica utilizzando appositi modelli resi disponibili dal ministero del Lavoro con il Dm 15 dicembre 2015.
Da tale data, dunque, le modalità fino a poco tempo fa adottate non risultano più valide e i datori di lavoro non possono più accogliere le dimissioni presentate dal lavoratore su carta semplice.
Il lavoratore dimissionario può alternativamente:
• compilare autonomamente i modelli reperibili sul sito del ministero del Lavoro. Tale possibilità è riservata ai lavoratori in possesso di Pin Inps;
• rivolgersi a uno dei soggetti abilitati come individuati dal Dm 15 dicembre 2015 (patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione).

La decorrenza di dimissioni e risoluzioni consensuali
Il messaggio 3755/2016 ricorda come il ministero del Lavoro, con la Faq 18 pubblicata sul proprio sito internet, abbia chiarito che nella sezione “data di decorrenza dimissioni/risoluzione consensuale” del modulo ministeriale debba essere indicata la data «…a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare sarà quella successiva all'ultimo giorno di lavoro».
In altri termini, la data di decorrenza delle dimissioni o della risoluzione consensuale indicata nel modulo coincide con la data successiva all'ultimo giorno di lavoro, ovvero, con il primo giorno di mancato svolgimento di attività di lavoro dipendente.

Decorrenza dei trattamenti pensionistici
Per quanto attiene la decorrenza dei trattamenti pensionistici, alla luce di quanto in precedenza evidenziato, l'Inps chiarisce che la data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente coincide con la data dell'ultimo giorno di lavoro ovvero con il giorno precedente a quello indicato nella sezione del modulo “data di decorrenza delle dimissioni /risoluzione consensuale”.

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